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231 e reati contro il patrimonio culturale: in dirittura d'arrivo la riforma

Ulteriore ampliamento del novero dei reati-presupposto è previsto nel d.d.l. AS 882, già approvato nel 2018 dalla Camera dei deputati, ed approvato con modifiche ieri dal Senato ("Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale").

Riporto qui di seguito i due nuovi articoli che verranno inseriti nel d.lg. 231/2001, dopo il nuovo passaggio alla Camera, con i reati richiamati, contestualmente inseriti nel codice penale ("Delitti contro il patrimonio culturale", Titolo VIII-bis, Libro II):

Art. 25-septiesdecies - (Delitti contro il patrimonio culturale)

In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

Art. 518-novies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Art. 518-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali); Art. 518-decies. – (Importazione illecita di beni culturali); Art. 518-undecies. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Art. 518-duodecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); Art. 518-quaterdecies. – (Contraffazione di opere d’arte).

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Art. 518-bis. – (Furto di beni culturali); Art. 518-quater. – (Ricettazione di beni culturali); Art. 518-octies. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Art. 518-sexies. – (Riciclaggio di beni culturali); Art. 518-terdecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Qui il testo del d.d.l.

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