Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

Corruzione in atti giudiziari e d.lg. 231

Interessante la recente sentenza della Corte di Cassazione, VI, 7 aprile 2020 (ud. 11 febbraio 2020) n. 11626, che ha confermato la condanna di alcune società per il delitto di corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p., richiamato dall’art 25: sanzione applicata 300 quote dell’importo di 1000 euro).

I giudizi di merito avevano dato per provata la richiesta da parte di Tizio ai rappresentanti di alcune società estere, attraverso l'intermediazione del legale della fallita Alfa S.p.A., di un corrispettivo illecito per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (favorire le società estere nell’acquisizione dell’azienda fallita), nello svolgimento della funzione di coadiutore giudiziario nella procedura concorsuale che riguardava la fallita; richiesta cui faceva seguito l’effettivo versamento del denaro.

La qualifica del coadiutore nella procedura fallimentare

Il coadiutore del curatore fallimentare è un professionista nominato da quest'ultimo ai fini della gestione dei beni assoggettati alla procedura concorsuale, del recupero di beni alla massa attiva e dello svolgimento di attività professionale in rappresentanza della curatela.
Il curatore provvede alla nomina del coadiutore previa autorizzazione del comitato dei creditori, dunque dell'organo istituzionalmente preposto a consentire la migliore realizzazione delle finalità del procedimento concorsuale: la nomina del coadiutore risponde, pertanto, ad una specifica esigenza della procedura fallimentare nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività.
Secondo la migliore dottrina, il coadiutore è, pertanto, un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. Conclusivamente, secondo quanto testé rilevato, pare non revocabile in dubbio che il coadiutore svolga un'attività di carattere pubblicistico sub specie giudiziario, tenuto conto del procedimento in seno al quale essa si espleta - cioè la procedura concorsuale di natura giurisdizionale - e della finalità cui essa è rivolta - cioè la salvaguardia dell'interesse dei creditori a recuperare e mantenere salva la garanzia patrimoniale su cui essi possano far valere le proprie ragioni -.
La qualifica di pubblico ufficiale del coadiutore del curatore fallimentare sembra, peraltro, confermata dalla previsione dell'articolo 231 della legge fallimentare, che estende anche a tale figura le disposizioni di cui agli articoli 228, 229 e 230 stessa legge, con ciò realizzandone la piena parificazione quanto agli oneri ed alle responsabilità, anche penali, rispetto al curatore del fallimento.
In particolare, il combinato disposto degli articoli 228 e 231 - nel prevedere expressis verbis l'estensione al coadiutore del curatore dell'ipotesi delittuosa speciale di cui allo stesso 228 qualora non siano ravvisabili le fattispecie incriminatrici in tema di pubblici ufficiali di cui agli articoli 315, 316, 317, 319, 321, 322 e 323 c.p., e, quindi, giusta l'espresso richiamo agli articoli 318 e 319, anche di cui all'articolo 319-ter c.p. - ne riconosce implicitamente, ma inequivocabilmente, la veste pubblicistica.
Consolidato è, d'altronde, l'orientamento della Corte che riconosce al coadiutore la natura di pubblico ufficiale, in quanto cooperante a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore (VI, n. 13107 del 21 gennaio 2009; VI, n. 11752 del 16 ottobre 2000; VI, n. 38986 del 24 giugno 2010; V, n. 15951 del 16 gennaio 2015).

Due precisazioni sulla corruzione in atti giudiziari

È stata respinta anche la doglianza con la quale le difese contestavano la sussumibilità sotto la previsione di cui all'articolo 319-ter c.p. (nella formulazione antecedente al 2012) della fattispecie concreta, in quanto integrante un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari susseguente per atto conforme ai doveri d'ufficio.
La Cassazione, richiamando un suo precedente (VI, n. 48100 del 9 ottobre 2019), ribadisce che, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo decisivo la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale.
Quanto poi all'ulteriore rilievo mosso dalle difese, dopo l'intervento risolutore del più ampio consesso di questa Corte di legittimità risalente a dieci anni orsono, risulta ormai pacifica la sussumibilità della corruzione in atti giudiziari susseguente nella previsione dell'articolo 319-ter c.p. (anche nella formulazione antecedente alla riforma del 2012), atteso che detto delitto si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (cosiddetta appunto corruzione susseguente) (S.U., n. 15208 del 25 febbraio 2010).
Sempre che - beninteso - la condotta sia commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright