Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

Depenalizzato l'impedito controllo del revisore

Le condotte di ostacolo all'attività del revisore (impedito controllo "esterno") sono previste e punite dall'art 29 del d.lg. 39/2010.
Fino alla data del 6 febbraio 2016, le pene sono quelle indicate nel testo di legge (ipotesi di reato contravvenzionale):
1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.
Lo stesso d.lg. 39 ha, come è noto, espunto il riferimento ai revisori dalla fattispecie di impedito controllo prevista nel codice civile, all'art 2625, che oggi contempla solo l'impedito controllo dei soci e del collegio sindacale (impedito controllo "interno"):
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La depenalizzazione (d.lg. n. 8/2016)

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, non tocca l'impedito controllo ex art 2625 c.c., ma depenalizza la fattispecie contravvenzionale prevista dal comma 1 dell'art 29.
Peraltro tale fattispecie di impedito controllo del revisore non solo diventa illecito amministrativo ma pure l’importo della sanzione è meno gravoso, potendo arrivare a 50 mila euro di sanzione pecuniaria, a fronte degli attuali 75 mila euro di ammenda (o 150 mila euro nell’ipotesi aggravata di cui al comma 3).
Va pure rilevato che nell'ipotesi di impedito controllo "interno" (ex art 2625 comma 1 c.c.), la sanzione amministrativa può arrivare ad un massimo di 10mila euro circa.
Resta fuori dalla depenalizzazione la fattispecie aggravata prevista nel comma 2, punita con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

L'impedito controllo nell'ambito del d.lg. 231/2001

L'impedito controllo ex art 2625 c.c. (comma 2, nella forma delittuosa) costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente sin dall'introduzione dei reati societari nel d.lg. 231.
Il testo della disposizione prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote.
Tuttavia va ricordato che la legge sulla riforma del risparmio (n. 262/2005) ha disposto il raddoppio del numero di quote previste nell'art 25-ter allora vigente: pertanto le quote ad oggi previste sono comprese tra 200 e 360.
A decorrere dall'entrata in vigore dell'art 29 del d.lg. 39/2010, l'impedito controllo del revisore, espunto dall'art 2625 c.c., non è stato richiamato dal d.lg. 231.
Di conseguenza si può ritenere (analogamente a quanto sancito espressamente dalle Sezioni Unite per il falso del revisore e a quanto si può argomentare per il falso in prospetto) che l'impedito controllo del revisore non costituisce reato-presupposto della responsabilità 231.

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright