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Ancora sulla nozione di piccola impresa

Un breve aggiornamento sulla nozione di "piccol impresa" e sulle problematiche connesse in tema di controllo interno.

Un breve aggiornamento sulla nozione di "piccol impresa" e sulle problematiche connesse in tema di controllo interno.
Come è noto, l'art.6, comma 4, del d.lg. 231/2001 prevede che, negli "enti di piccole dimensioni", i compiti attribuiti all'organismo di vigilanza possano essere svolti, direttamente, dall'organo dirigente.
Il legislatore delegato, tuttavia, non ha fornito la definizione di "ente di piccole dimensioni", lasciando pertanto all'interprete il compito di individuarne le caratteristiche.
Sul punto si è già avuto modo di intervenire con l'articolo "Il d.lg. 231 e gli enti di piccole dimensioni" (nella Sezione PROFILI DEL D.LG. 231).
Di recente, la Commissione per i Principi di Revisione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ha approvato il Documento N. 1005 "Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori", che vuole descrivere le caratteristiche che di regola si riscontrano nelle piccole e medie imprese e indicare come tali caratteristiche possano influenzare l'applicazione degli principi di revisione.
Tra i diversi aspetti caratterizzanti le PMI, il documento incentra la propria attenzione su concentrazione della proprietà e della direzione, limitatezza delle fonti di ricavi e semplicità dei sistemi contabili e di controllo interno.
1. Normalmente in un piccola e media impresa la Proprietà e la Direzione possono essere concentrate in capo ad un numero ristretto di persone o, ancor più spesso, in capo ad un'unica persona che funge da proprietario e amministratore.
A tale proposito il documento 1005 specifica che il revisore deve esaminare l'influenza complessiva che il proprietario-amministratore, o altro personale direttivo, esercita sull'ambiente dei controlli, nonché valutare il loro grado di coinvolgimento nelle operazioni quotidiane. Una tale comprensione può essere essenziale per valutare il rischio di controllo.
2. Il revisore può trarre beneficio, in termini di organizzazione del lavoro e d'impiego di risorse, dal fatto che normalmente le piccole e medie imprese hanno limitate fonti di ricavi, nel senso che offrono spesso una gamma limitata di prodotti o servizi o operano in settori di nicchia di mercato.
3. Spesso in realtà aziendali di piccole e medie dimensioni i sistemi di controllo interno, nonché i sistemi contabili, non sono particolarmente complessi e se da un lato tale lacuna potrebbe essere parzialmente compensata da un controllo diretto esercitato dal proprietario amministratore, dall'altro è altrettanto possibile che il proprietario amministratore eserciti a proprio beneficio la sua posizione dominante.
Di rilievo sulla questione è pure il  documento n.600 "L'utilizzo del lavoro di altri revisori" (giugno 2003) e il documento n. 260 "La comunicazione dei fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance" (dicembre 2003).
(Maurizio Arena)

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