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Si propone di inserire nel
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l’art 24 bis.
«Art.
24-bis. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi
da infortuni sul lavoro). – 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo
comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e),
per la durata non inferiore a sei mesi».
Come è noto, già la legge n. 300 del 2000 delegava il Governo a “prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” (art 11 lett. c).
La responsabilità degli enti collettivi in relazione a questi delitti è ora prevista anche dal disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 16 febbraio 2007, per la redazione di un Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Chi scrive tornerà a breve sull’argomento, in quanto l’introduzione di reati colposi pone seri problemi di compatibilità con il criterio dell’interesse/vantaggio, che deve caratterizzare la condotta criminosa.
Lo stesso requisito dell’elusione fraudolenta del Modello mal si concilia – come è stato acutamente rilevato (Galletti) – con la natura colposa del reato.
(Maurizio Arena)