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In arrivo modifiche in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.

In attesa dei prescritti pareri parlamentari lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare il 28 luglio scorso, recante disposizioni correttive e integrative del d.lg. n. 75/2020, attuativo della Direttiva P.I.F. sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale.

 

Modifica dell’articolo 322-bis c.p.

Pur dopo la formale abrogazione dell’ipotesi di peculato per distrazione, la previsione dell’articolo 314 c.p. resta applicabile «nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente», ricorrendo tuttavia il diverso delitto di cui all’articolo 323 c.p. (abuso d’ufficio) «quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che [...] si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene [...] ovvero qualora l’utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti [...]»

Dunque, la completa trasposizione nell’ordinamento interno della fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico, contemplata dall’art. 4(3) della direttiva passa – quanto all’ipotesi di c.d. distrazione di beni pubblici per finalità diversa da quella prevista – anche per l’applicazione dell’art. 323 c.p., il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev’essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dall’articolo 4(4) della direttiva.

Per tali ragioni, si provvede ad estendere al reato di abuso d’ufficio le previsioni dell’articolo 322-bis c.p.

 

Modifica dell’articolo 301 del T.U. doganale (D.P.R. n. 43/1973)

Quanto ai delitti di contrabbando, l’articolo 301, comma 1, del T.U. doganale, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette.

In tal senso, si provvede ad integrare la disposizione appena richiamata stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

 

Modifica dell’articolo 2 della legge n. 898/1986

Si interviene sulla disposizione in oggetto, che – al comma 1 – punisce l’indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In tal caso, dovendosi provvedere alla previsione anche della confisca per equivalente, oltre che all’articolo 240-bis c.p., si opera altresì rinvio - nei limiti della compatibilità - all’articolo 322-ter c.p.

 

Modifica dell’articolo 6 del d.lg. n. 74/2000

Con l’entrata in vigore del d.lg. 75/2020, per i reati concernenti le dichiarazioni Iva sono divenute punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l’importo di dieci milioni di euro.

Si propone di sostituire il riferimento alla circostanza che l’attività delittuosa sia stata realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea» con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «posta in essere nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea».

Ai sistemi fraudolenti transfrontalieri risulta, altresì, causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000», da quantificarsi tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell’Unione.

Viene pure modificata la formula oggi utilizzata nel comma 1- bis per descrivere le caratteristiche della fattispecie tentata: l’espressione «atti diretti» potrebbe essere interpretata nel senso dell’inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 56 c.p., ovvero l’idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione.

La riscrittura richiama precisamente la punibilità «a titolo di tentativo» e pare idonea a fugare qualsiasi dubbio in proposito.

Si chiarisce, infine, che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 74, la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali del concorso ex artt. 110 ss. c.p.

 

Modifica dell’art 25-quinquiesdecies del d.lg. 231/2001

Si provvede ad adeguare il comma 1-bis della disposizione in oggetto, alle previsioni della direttiva relative all’elemento transfrontaliero della condotta, nei termini già illustrati.

L’espressione oggi utilizzata:

se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

verrà sostituita dalla seguente:

quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

 

Qui il testo dello schema di d.lg. con la relazione illustrativa.

Qui il mio volume a suo tempo pubblicato in tema di attuazione della Direttiva P.I.F.

(Maurizio Arena)

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