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Reati tributari: 3 sentenze importanti della Cassazione

Le tre pronunce affrontano profili che acquisteranno rilievo anche ai fini del d.lg. 231/2001.

Sussiste l'obbligo di versamento a carico della società consolidante nell'ipotesi in cui quelle consolidate non abbiano provveduto al versamento delle somme dalle stesse dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto (Cass, III, 16 ottobre 2019, n. 5513)?

Il ricorrente negava la configurabilità a proprio carico del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, in considerazione della mancanza della disponibilità delle somme dovute a tale titolo, non riversate alla consolidante, da lui amministrata, da parte delle società consolidate, che vi erano obbligate.
Secondo la Cassazione, l'ente controllante è responsabile per i maggiori debiti di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale; mentre l'ente controllato risponde solidalmente assieme all'ente controllante solamente per i maggiori debiti di imposta, o per interessi e sanzioni riferiti alla sua base imponibile.
Tale disciplina, relativa alle imposte sul reddito, è applicabile anche all'imposta sul valore aggiunto, come si desume dall'art. 73, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente all'epoca di scadenza del termine per il versamento dell'imposta non versata.
Anche per l'imposta sul valore aggiunto è, dunque, concessa una agevolazione rispetto all'esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, attraverso una procedura di liquidazione e di versamento del tributo da parte della società controllante (cfr. Cass. Civ., V, 1 ottobre 2014, n. 20708).
Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%, con la conseguenza che l'indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell'imposta non è riconducibile a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili (stante la necessaria esistenza di un potere di controllo derivante dalla partecipazione societaria), con la conseguente imputabilità alla stessa della indisponibilità delle risorse necessarie per provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Sussiste il delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi in cui il fornitore emette fatture per operazioni inesistenti, alle quali segue un bonifico della società gestita dagli imputati, allorchè il denaro viene restituito in contanti agli imputati stessi (Cass., II, 25 ottobre 2019, n. 2020)?

La Cassazione ha fornito risposta positiva.

Nel caso in esame il provento della frode fiscale realizzata anche dall'imputato in favore di terzi, attraverso la creazione di società filtro cartiere che si interponevano con operazioni fittizie per consentire l'emissione di false fatture, è stato trasferito attraverso bonifici ad una ditta, simulando operazioni commerciali, con causali fittizie. La ditta ha restituito all’imputato gli importi in contante, così portando a compimento un'operazione che, mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, è stata ritenuta diretta a "ripulire" il denaro in questione.
La circostanza che le operazioni commerciali cui erano destinati i bonifici fossero simulate e non effettive non inficia la gravità indiziaria ed anzi è la conferma del carattere illecito dell'operazione, poiché l'incriminazione di cui all'art. 648 ter.1 c.p. ha lo scopo di impedire qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale, finanziario ovvero imprenditoriale, al fine di ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).

Può rispondere di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il legale rappresentante della società incorporante quella che è stata oggetto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (Cass., III, 5 marzo 2020, n. 8959)?

Pochi mesi dopo l’accertamento dell’AE, veniva effettuata una fusione per incorporazione della società italiana in una di diritto lussemburghese.
La Corte ribadisce che, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lg. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè dalla esistenza di uno stratagemma predisposto per sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. (Sez. 3, n. 29636 del 2 marzo 2018).
Nel caso di specie tale connotazione non è stata motivata adeguatamente dalla Corte d’appello, la quale non ha argomentato in maniera sufficiente:
- sulla natura artificiosa e fraudolenta della fusione, nonostante il punto fosse stato oggetto di uno specifico motivo di appello;
- sulle modalità con le quali tale atto dispositivo abbia messo in pericolo le pretese esattoriali del Fisco;
- sull’entità della diminuzione del patrimonio posto a garanzia dei debiti tributari.
Allo stesso modo non è stata rinvenuta un'adeguata motivazione in merito al contributo causale dell’imputato nella predisposizione di tale atto di fusione e quanto alla sua consapevolezza del carattere artificioso della fusione.

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