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Introdotta in Svizzera la responsabilità delle persone giuridiche

E' stata introdotta anche in Svizzera la responsabilità dell'impresa in relazione alla commissione di reati.

La Legge Federale 21 marzo 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ottobre 2003, ha inserito nel c.p. svizzero un nuovo Titolo sesto (artt 100 quater e 100 quinquies), rubricato "Della responsabilità dell'impresa".

L'art 100 quater così recita:
"1. Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine (reato punito con la reclusione n.d.r.) o un delitto (reato cui si applica come pena più grave la detenzione) che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter (Organizzazione criminale), 260quinquies (Finanziamento del terrorismo), 305bis (Riciclaggio), 322ter (Corruzione attiva), 322quinquies (Concessione di vantaggi) o 322septies (Corruzione di pubblici ufficiali stranieri), l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.  le persone giuridiche di diritto privato;
b.  le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c.  le società;
d.  le ditte individuali."

L'art. 100 quinquies contiene alcune disposizioni procedurali:

"1. In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.
2 La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

3 L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato."

Va rilevato innanzitutto che il novero di reati che può coinvolgere l'ente è aperto, a differenza del d.lg. 231, nell'ambito del quale possono impegnare l'ente soltanto i reati espressamente contemplati nella Sezione III.

In definitiva, la legge introduce nel Codice penale un obbligo generale di prevenzione di reati a carico delle imprese finora sconosciuto al diritto svizzero.

In particolare, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
Si tratta di una colpevolezza d'organizzazione ben più generica - nella sua configurazione - di quella che si esprime nella mancata adozione ed attuazione dei modelli organizzativi ex artt 6 e 7 d.lg. 231.

Come è stato rilevato in un recente convegno sull'argomento,  a carico dell'impresa vi è una responsabilità primaria e una responsabilità sussidiaria[1].

La responsabilità primaria può scattare anche a fianco della responsabilità personale dell'autore del reato; quella sussidiaria scatta quando in un'impresa viene commesso un crimine o un delitto il cui autore non può essere accertato a causa dell'organizzazione interna carente della stessa impresa.

Infine la definizione dell'impresa oltrepassa quella della persona giuridica di diritto privato, per cui il rischio della multa incombe anche sulle associazioni, fondazioni, società commerciali, ditte individuali e sulle persone giuridiche di diritto pubblico. Pertanto, il «fattore rischio » dell'articolo 100quater deve essere gestito anche da parte degli amministratori delle società offshore che esercitano almeno parzialmente la propria attività sul territorio svizzero.

(Maurizio Arena)

              


[1] Bernasconi, Seminario sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, organizzato dal Centro di studi bancari di Vezia, www.csbancari.ch

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