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Le operazioni sotto copertura dei funzionari dei Monopoli di Stato

 

 

Le operazioni sotto copertura dei funzionari dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, contiene alcune disposizioni volte a potenziare l’accertamento in materia di giochi (art. 10).

Interessa in questa sede il disposto di cui al comma 1 dell’art 10.

Innanzitutto AAMS dovrà costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui.

La disposizione prosegue stabilendo che gli appartenenti ad AAMS sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b), TULPS, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.

Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione sopra riportata si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo menzionato, agisce previo concerto con le competenti strutture di AAMS.

Il comma 1 si chiude specificando che le modalità esecutive di tali operazioni saranno disciplinate con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 51 c.p. e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili.

***

Le disposizioni sopra menzionate introducono nell’ordinamento giuridico un’ulteriore ipotesi di non punibilità delle c.d. undercover operations (operazioni sotto copertura), la cui disciplina generale è, come noto, contenuta nell'art 9 della legge n. 146/2006, di ratifica della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale (1).

L’art 9 contiene un vero e proprio microsistema normativo delle operazioni sotto copertura, che riordina la precedente disciplina: sono infatti abrogate le precedenti disposizioni sparse relative alle operazioni in questione.

L’art 9 si applica alle attività sotto copertura finalizzate ad acquisire elementi di prova, con riferimento ai reati commessi con finalità di terrorismo, ai reati di riciclaggio e reimpiego , di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta delle persone, acquisto ed alienazione di schiavi; ai reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, favoreggiamento aggravato dell’ingresso illegale di stranieri e di quelli in tema di prostituzione (2).

È necessario che i soggetti che eseguono le operazioni appartengano alle unità specializzate nei rispettivi settori (3); sono poi specificati i soggetti che devono autorizzare le operazioni (4); è prevista una comunicazione obbligatoria al Pubblico Ministero (5) e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (6).

La giurisprudenza ha precisato che l’agente provocatore non è punibile se il suo intervento è stato indiretto e marginale nell’ideazione ed esecuzione del fatto, che deve essere esclusivamente altrui: la sua condotta deve limitarsi a controllare, osservare e contenere le azioni delittuose (7).

In altro procedimento si è negata l’utilizzabilità delle prove acquisite attraverso operazioni simulate poste in essere senza il rispetto delle prescrizioni stabilite da legislatore con riferimento ai reati individuati (8).

Infine, si è precisato che la legittimità e la liceità dell’operazioni sotto copertura va valutata ex ante, in relazione al momento in cui l’attività è disposta e non con riguardo all’esito dell’investigazione (9).

La norma vuole proceduralizzare l’attività de qua, indicando direttamente soggetti e dinamiche operative: se tali prescrizioni non vengono rispettate i risultati probatori sono inutilizzabili, a mente dell’art 191 c.p.p.

In definitiva, l’agente sotto copertura non è punibile in quanto scriminato ai sensi dell’art 51 c.p. (adempimento di un dovere).

***

L’art 10, comma 1 del D.L. n. 16 merita alcune considerazioni, anche in relazione alle differenze che presenta rispetto alla norma di riferimento settoriale.

Come si è detto, l’art 9 della legge n. 146 specifica i soggetti che possono compiere operazioni sotto copertura: nella norma in commento invece, si fa riferimento, più genericamente, agli “appartenenti” all’AAMS.

Va poi rilevato che le operazioni di gioco a fini di controllo incontrano una duplice limitazione.

Innanzitutto deve trattarsi di operazioni sotto copertura “nei locali” (10) e non nel gioco online.

In secondo luogo le operazioni possono consistere esclusivamente in “operazioni di gioco”.

La norma specifica la finalità soltanto probatoria delle operazioni, appunto per l’accertamento di eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco per i minori.

Nelle violazioni in materia di gioco pubblico rientrano, come è noto, anche illeciti amministrativi (si pensi, per l’appunto, all’art. 110 TULPS) e non solo reati: come si è detto, l’art. 9 prevede, invece, tale possibilità di contrasto soltanto in relazione a reati di elevata gravità.

Inoltre, i reati che possono essere contrastati con le operazioni di gioco in questione non sono specificati, a differenza dell’art. 9 citato, che contiene un’elencazione tassativa: cosa deve intendersi per “violazioni in materia di gioco pubblico”?

Sotto questo profilo la disposizione non sembra rispettosa del principio di sufficiente determinatezza che dovrebbe riguardare, secondo l’opinione prevalente, anche le norme di favore, quali le cause di giustificazione, che delimitano l’ambito della pretesa punitiva statuale, escludendo la punibilità.

In particolare occorre chiedersi, per quello che interessa in questa sede, se tra le “violazioni in materia di gioco pubblico” rientrano le violazioni alla normativa antiriciclaggio.

Ad avviso di chi scrive la risposta è negativa, per due ragioni.

Innanzitutto, come si è già rilevato, l’art. 9 della legge n. 146 richiama i delitti di riciclaggio e di reimpiego, ma solo per le operazioni sotto copertura delle forze dell’ordine ivi indicate.

In secondo luogo, AAMS non è Autorità di vigilanza di settore ai sensi della Legge Antiriciclaggio e sarebbe ampiamente contraddittorio consentirle operazioni sotto copertura a tali fini.

Appare infine discutibile il rinvio a successivo regolamento, che dovrà disciplinare le modalità delle operazioni di gioco sotto copertura (11).

In particolare non appare corretto il rinvio operato all’art 51 c.p. e all’art 9 legge 146 quando si parla, appunto, del regolamento: avrebbe dovuto lo stesso art. 10 contenere l’espressa esclusione della punibilità, esordendo con il richiamo testuale all’art. 51 c.p. e all’art. 9.

(Maurizio Arena)

NOTE

(1) Piattoli, Tecniche speciali di investigazione nel crimine organizzato transnazionale. La riscrittura delle undercover operations e le ricadute nel processo, in AA.VV., Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, a cura di Rosi, IPSOA, 2007, pp. 361 e ss.

(2) Non rientrano in questo elenco – a differenza di quanto voluto dalla Convenzione ratificata – i delitti associativi e quelli di corruzione.

(3) Gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia; gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo.

(4) In generale, l’esecuzione delle operazioni è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

(5) L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

(6) Le comunicazioni e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero sono trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti di cui all’art 51, comma 3-bis, c.p.p., la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

(7) Cass. VI, 3 dicembre 1998; VI 16 ottobre 1989.

(8) Cass., III, 28 gennaio 2005.

(9) Cass., III, 11 maggio 2005.

(10) Dove si effettuano scommesse o sono istallati gli apparecchi ex art 110 comma 6, lett. a) e b) TULPS (slot machine e video lotteries ).

(11) Cfr. l’intervento della Senatrice Leddi, nella seduta delle Commissioni riunite Bilancio – Finanze e Tesoro del 14 marzo 2012: «Occorre considerare – sulla scorta della vigente disciplina legislativa e della giurisprudenza della Cassazione – che la disposizione in esame, riguardando l’attività di “agenti sotto copertura”, si deve qualificare come una norma eccezionale, suscettibile quindi di un’interpretazione restrittiva, e come tale limitata ai casi espressamente indicati. Di conseguenza le ipotesi in cui sono ammissibili tali attività di controllo dovrebbero essere disciplinate dalla norma primaria, senza rinviare, su tale punto, al regolamento di attuazione previsto dal comma 1».

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