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Appare opportuno tornare su un argomento già affrontato in questa Rivista.
Ci si era chiesti se una società potesse stipulare un contratto assicurativo che la tenga indenne dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile dal giudice penale ai sensi del d.lg. 231/2001.
Ad avviso di chi scrive la risposta era e resta negativa.
La tesi dell’inassicurabilità del pregiudizio economico derivante dall’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie è già stata autorevolmente sostenuta in relazione alle sanzioni derivanti dalla commissione di un illecito amministrativo “classico” (ad esempio in materia di violazione della normativa antinfortunistica).
Ad avviso di chi scrive, la soluzione va ribadita con maggiore convinzione in relazione alle sanzioni pecuniarie derivanti da reato, nel sistema del d.lg. 231, anche se si continua a discutere sulla natura della responsabilità dell’ente.
Di sicuro si tratta di responsabilità autonoma dell’ente, derivante da reato, la quale viene disciplinata avendo riguardo al regime sostanziale e processuale dell’illecito penale vero e proprio.
Pertanto l’affermazione diffusa secondo cui gli illeciti amministrativi – a differenza di quelli civili - hanno un chiaro carattere personale ed afflittivo, teso a dissuadere, nell’interesse pubblico, i soggetti destinatari delle norme dalla tenuta di certi comportamenti, vale al massimo grado nel sistema del d.lg. 231.
Come è stato bene evidenziato, l’ordinamento non può tollerare che l’autore del comportamento illecito possa essere affrancato – mediante la copertura assicurativa – dal peso di sopportare la relativa sanzione (PENNISI, ItaliaOggi, 3 dicembre 2002, 39): diversamente verrebbe vanificata la tutela dell’interesse pubblico.
Tale principio è stato espressamente affermato dall’ISVAP, nella circolare n. 246 del 22 maggio 1995, secondo cui “il contratto che abbia, appunto, la sovraesposta funzione di realizzare il trasferimento dell’onere economico connesso all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria … è da considerarsi nullo sulla base della disposizione di cui all’art 1418 c.c.”
Sempre l’ISVAP si è pure pronunciata sull’assicurabilità delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme tributarie (Quaderni ISVAP, 8/1999), affermando, tra l’altro che:
“… per quanto attiene alla posizione dell’autore della violazione, anche se ricorrono le fattispecie degli artt. 5, comma 2, e 11, comma 6, del decreto legislativo in parola, il rischio relativo all’irrogazione di sanzioni tributarie è da ritenersi inassicurabile sulla base delle argomentazioni già esposte dall’Istituto nella circolare n. 246 del 1995 (relativa alle sanzioni bancarie), riassumibili nel riconoscimento di nullità del negozio per illiceità della causa”.
Ove fosse possibile che l’impresa si assicurasse contro il rischio di sanzioni, si eluderebbe l’intera filosofia preventiva che permea il sistema di responsabilità degli enti collettivi: la sanzione pecuniaria diventerebbe un mero costo di gestione.
Di recente è intervenuta l’Associazione tra le imprese di assicurazione (ANIA), con la circolare n. 61 del 12 marzo 2004, sulla portata in ambito assicurativo della disposizione di cui all’art 7 DL 269/2003 convertito in legge 326/2003, che prevede che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente riferibili alla persona giuridica”.
Si tratta di un mutamento significativo rispetto all’art 11 d.lg. 472/1997, che aveva stabilito, nel caso di violazione da parte di un dipendente o di amministratore, l’obbligo al pagamento da parte del medesimo soggetto di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile.
L’ANIA ritiene che la diminuzione patrimoniale subita da una persona giuridica in seguito al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art 7 del DL 269 non possa formare oggetto di apposita assicurazione, poiché, contrariamente opinando, si verrebbe ad annullare la funzione deterrente che ogni sanzione reca in sé, a presidio di norme di condotta.
Una polizza del genere, se stipulata, sarebbe nulla per illiceità della causa.
(Maurizio Arena)