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Tribunale Roma, 7 marzo 2003



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI
(art 63 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231)

Il Giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Marina Finiti, all'udienza del 7 marzo 2003, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Società Alfa s.p.a., con sede in ...

Società alla quale dalla Procura in sede è stato contestato il seguente addebito:

"art 25 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a due ipotesi di corruzione propria (art 321 in relazione all'art 319 c.p.) contestate nei confronti di Tizio, legale rappresentante della società, nell'ambito del procedimento penale n. ..., qui rimesso dall'A.G. di Potenza.

Fatti commessi in ..."

Trattasi delle due ipotesi di corruzione propria rubricate ai capi b) e c) del procedimento penale "principale", di seguito riportati:

b) per i reati p. e p. dagli artt 110, 112, 319 e 321 c.p. perché ... (dazione di lire 180 milioni da parte di Tizio, in concorso con altri, a funzionari pubblici per ottenere l'assegnazione di un appalto per la costruzione di una caserma dei Carabinieri)

c) per i reati p. e p.e dagli artt 110, 112, 319, 321 c.p. perché ... (dazione da parte di Tizio, in concorso con altri, di lire 780 milioni a funzionari pubblici per ottenere l'assegnazione di un appalto per la costruzione di una sede istituzionale)

Ritenuto che la Società s.p.a. a mezzo del procuratore speciale avv. ..., ha avanzato istanza ex art 9, 25 e 63 d.lg. 231, di applicazione della sanzione pecuniaria di euro 150.000, così determinata:

-         sanzione pecuniaria base, ex art 25 comma 2, 400 quote da 375 euro l'una;

-         aumento, ex art 21, ad euro 200.000;

-         riduzione per la scelta del rito ex artt 63 d.lg. 231 e 444 c.p.p. ad euro 150.000

Rilevato che il PM con atto depositato il 20 dicembre 2002 ha prestato il consenso.

Ritenuto che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art 129 c.p.p., perché dalle acquisite risultanze di indagine emergono chiari ed univoci elementi in ordine alla responsabilità dell'ente ex art 5 d.lg. 231, trattandosi di pluralità di ipotesi di corruzione propria, commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio dal legale rappresentante.

In particolare, rilevano in tal senso le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate dall'A.G. di Potenza, dalle quali si evince univocamente il coinvolgimento degli imputati (in particolare le intercettazioni ambientali presso l'ufficio di .... in Roma in data ...). Indubbio il coinvolgimento del legale rappresentante Tizio, che ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità in sede di interrogatorio di garanzia.

Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto appare corretta, alla stregua delle citate univoche risultanze di indagine, potendosi ritenere, in una globale valutazione della vicenda, evidente l'interesse ed il vantaggio della società alla conclusione delle vicende corruttive cui partecipava attivamente Tizio.

Ritenuto che la pena richiesta dall'ente ex art 25, in relazione alla quale il PM ha prestato il consenso, è concretamente applicabile, risultando corretto il calcolo prospettato con riferimento alla sanzione pecuniaria e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art 6 d.lg. 231.

Valutata l'obiettiva gravità del fatto, il grado di coinvolgimento e responsabilità dell'ente, appare equa ed efficace in funzione di tutela preventiva la sanzione pecuniaria richiesta, anche in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art 12 per procedere alla riduzione della sanzione invocata.

Ricorre altresì la fattispecie di cui all'art 21 d.lg., risultando l'ente responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi nello svolgimento di una medesima attività.

L'istante ha altresì diritto alla diminuzione prevista dalla legge per l'applicazione della pena a norma degli artt 63 e 444 c.p.p..

PQM

Su richiesta della Società Alfa s.p.a., con il consenso del PM, ritenuta la pluralità di illeciti di cui all'art 21 d.lg. 231, e con la diminuente per la scelta del rito, applica alla società suindicata la pena di euro 150.000

 

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