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L'adozione di un Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001, quale requisito per partecipare ad una gara pubblica, inizia ad essere tema di rilievo.
Oltre al noto bando del Comune di Taranto per la ristrutturazione dell’ ex Mercato Coperto, indetto nell’aprile 2011, è dato rinvenire anche quello del Comune di Paese (procedura aperta per l’affidamento di appalto di lavori per la progettazione, la realizzazione, il finanziamento in leasing e la gestione di una scuola elementare).
L'orientamento in esame trova però un primo arresto giurisprudenziale sfavorevole nella sentenza del Tar Sicilia, sopra pubblicata, la quale ritiene irragionevole imporre quale requisito di partecipazione l'adozione di un Modello 231, che ha una sua specifica finalità e non è richiamato dal Codice dei lavori pubblici.
Sul tema è interessante l'approfondimento di Pier Luigi Portaluri, La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, a questo link.
(Maurizio Arena)