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Regione Lombardia: modello 231 obbligatorio per l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie

Delibera Giunta Regionale 30 maggio 2012 n. IX-3540 (BURL 8 giugno 2012)

 


 

Omissis.

Stabilito di prevedere in via transitoria per le Unità d’offerta già accreditate o che hanno già presentato domanda di accreditamento alla data di adozione del presente atto, che nell’ambito dei requisiti previsti nell’Allegato B):

omissis.

b) l’adeguamento al requisito trasversale di accreditamento relativo all’applicazione del modello di cui all D. lgs 231/2001 deve essere garantito entro la data del 31 dicembre 2012 per le Unità d’offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto;

omissis.

Ritenuto di dare atto che il requisito trasversale di accreditamento relativo all’applicazione del modello di cui all d. lgs 231/2001 verrà esteso alle altre unità di offerta con la gradualità stabilita nella delibera annuale sulla gestione del servizio socio sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre 2014;

omissis.

2.2.3. Il D. Lgs. 231/2001
L’applicazione del Decreto Legislativo n. 231 dell’ 8/06/2001 inerente la “responsabilità degli enti” e recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300” ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è da intendersi come ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato sia della Regione che dell’ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficienza di funzionamento.

Il sistema di “compliance” 231 deve rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, e si integra al sistema di vigilanza e controllo esistente nella logica della semplificazione e dell’implementazione di strumenti operativi di governo della sussidiarietà, e si articola nei seguenti elementi di base:

- Codice Etico
Il codice etico costituisce uno strumento importante per l’attuazione di politiche di Responsabilità Sociale e fissa le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei Principi Etici enunciati dalle Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana; descrive la mission dell’ente e le regole che lo stesso si pone al fine del raggiungimento dei suoi obbiettivi. Entra a pieno titolo nell’ordinamento dell’ente e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la conseguente responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla organizzazione. Ha l’ulteriore obiettivo di attestare la prevenzione rispetto a comportamenti irresponsabili e/o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’ente perché definisce l’ambito delle responsabilità etiche e sociali di tutti gli operatori. Non sostituisce e non si sovrappone alle norme legislative e regolamentari esterne ed interne, ma nell’azione di integrazione e di rafforzamento dei principi contenuti in tali fonti, introduce modelli organizzativi e comportamentali volti ad impedire ed ostacolare condotte “criminose” o che portino indebiti vantaggi. E’ strumento per migliorare la qualità di servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso contenute, nonché strumento di comunicazione verso tutti i componenti l’organizzazione, permettendo nel contempo agli stakeholder esterni di conoscere i principi informatori dell’ente, e la possibilità quindi di richiederne una più puntuale attuazione.
Senza obiettivo di esaustività, Codice Etico si basa su principi di:
• Rispetto delle norme
• Onestà
• Imparzialità
• Riservatezza
• Rispetto della persona
• Rispetto dell’ambiente
• Coinvolgimento
• Lavoro di squadra
• Efficienza
• Trasparenza
Il Codice Etico è oggetto di specifica formazione per tutti i collaboratori dell’ente, e viene comunicato a tutte le terze parti che hanno rapporti contrattuali con l’ente, anche tramite la sua pubblicazione.

- Modello organizzativo
I principi informatori del modello organizzativo da attuare in forza del Decreto Legislativo n. 231 dell’ 8/06/2001 sono i seguenti:
• sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;
• separazione di funzioni tra chi autorizza un’operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l’articolazione organizzativa dell’ente;
• assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
• registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza.
Il modello organizzativo si articola in due parti: generale e speciale. Il modello organizzativo parte generale descrive la disciplina di riferimento, l’assetto organizzativo dell’ente, il sistema di Governance (tra cui il sistema disciplinare), prevede un’attività di formazione dei dipendenti in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ed elabora i risultati della fase “risk assessment”. La parte speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione di reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001, con particolare riferimento alle aree caratteristiche (es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto di lavoro, smaltimento rifiuti, ecc.) e alle procedure strumentali al funzionamento dei processi caratteristici (es. acquisti, conferimento di incarichi di consulenza, ecc). Le procedure devono evidenziare i flussi di informazione previsti verso l’organismo di vigilanza.
Il modello organizzativo va corredato da documenti di analisi dei rischi, prodotti preferibilmente in forma autonoma, che devono contenere obbligatoriamente la mappatura dei rischi, redatta in forma specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo. Nella mappatura dei rischi, vanno dunque contenuti tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio complessivo dell’ente e della sua compliance come ad esempio:
• l’analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l’esposizione al rischio “231”;
• l’analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da “sensore” del livello di criticità dei processi strumentali al potenziale compimento dell’illecito 231 come ad esempio gli acquisti di beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, l’affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali, gli omaggi, le assunzioni di personale e le collaborazioni a vario titolo.

Il modello organizzativo deve dunque prevedere, in relazione alle diverse tipologie di reati (valutati “sensibili” tramite la c.d. “analisi/ mappatura dei rischi” nell’ambito dell’attività dell’ente), specifici presidi capaci di evitare il rischio di commissione dei reati tipici previsti dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 231/2001.
A mero titolo esemplificativo, in ogni modello organizzativo vi sarà senz’altro un protocollo, una procedura o un ordine di servizio relativo alla condotta inerente i rapporti dell’ente con la Pubblica Amministrazione.

- Organismo di Vigilanza
L’organismo di vigilanza deve rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla giurisprudenza in materia. A questo proposito se ne auspica la collegialità della composizione e, con riguardo al suo funzionamento, se ne raccomanda la regolamentazione mediante uno specifico regolamento approvato dall’organo di amministrazione dell’ente.

- Debiti Informativi verso ASL
L’Organismo di vigilanza deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno all’Asl competente una relazione annuale dell’attività svolta con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento nonché dalla normativa regionale.

Omissis.

NOTA

Analogamente a quanto già previsto per gli enti di formazione, la Regione Lombardia stabilisce ora l'obbligatorietà dell'adozione di un modello organizzativo ex d.lg. 231 e di un codice etico per le unità d'offerta sociosanitarie, al fine di ottenere o mantenere l'accreditamento regionale.

Anche in questo provvedimento viene ribadita la rilevanza esterna dell'Organismo di vigilanza, che dovrà relazionare all'ASL sull'attività svolta.

Non risponde, inoltre, alla best practice la previsione dell'adozione del suo regolamento di funzionamento da parte dell'organo dirigente dell'ente.

Davvero singolare, infine, la disposizione sui requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione dell'ODV, per i quali si rinvia in toto alla giurisprudenza in materia.

Innanzitutto non appare corretto che un "legislatore" deleghi il riempimento di norme precettive alla casistica giurisprudenziale.

In secondo luogo non va dimenticato che la (scarsa) giurisprudenza che si è soffermata sui requisiti dell'ODV (soprattutto nei casi Finspa, IVRI e Impregilo) si è dimostrata molto rigorosa e severa sull'autonomia, sull'indipendenza, sulla competenza e sulla continuità d'azione dell'ODV.

In ogni caso continua a dispiegarsi, senza sosta, l'efficacia espansiva (extrapenale) del d.lg. 231.

(Maurizio Arena)

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