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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE n. 858 del 6 febbraio 2012
Art. 1.
1. La Regione nell'ottica della promozione della legalità e della tutela degli operatori economici, promuove iniziative volte a migliorare le politiche bancarie regionali e l'accesso al credito e all'impiego facilitato delle risorse comunitarie anche attraverso la politica del rating antimafia'.
2. E' istituito l' Albo regionale delle imprese che operano nel mercato legale' di seguito Albo', cui possono aderire tutte le imprese singole o associate che si contraddistinguono per la lotta del rispetto della legalità all'interno della propria attività e la cui azione venga comprovata da apposita relazione della Prefettura. L'Albo è tenuto presso le Prefetture territorialmente competenti.
3. L'istituto regionale IRFIS-Finsicilia nel perseguire le proprie finalità provvede alla creazione di appositi bandi a valere sugli assi d'intervento comunitario a favore delle imprese aderenti all'Albo; altresì prevede alla creazione di un fondo regionale di garanzia a favore delle imprese che nel corso della propria attività hanno dovuto interrompere seppur momentaneamente l'attività lavorativa a seguito di esposti per reati legati all'estorsione o all'usura. I contributi possono essere erogati per colmare le eventualità passività bancarie registrate ai fenomeni denunciati.
4. Lo stesso IRFIS-Finsicilia prevede la sottoscrizione di accordi economici a favore delle imprese iscritte all'Albo attraverso le Associazioni datoriali di appartenenza.
5. La Regione, nel rispetto dei limiti posti dalle norme in materia di libero mercato, è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con gli istituti bancari aderenti all'iniziativa finalizzate all'erogazione di polizze fideiussorie per agevolare l'accesso al credito delle imprese aderenti all'Albo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'economia emana i decreti attuativi della presente legge, determinando le modalità d'intervento e di erogazione di quanto stabilito ai commi
Art. 2. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.