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NOTA ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO DEL 25/10/2007
L’ordinanza ha ad oggetto le condizioni per l’adozione e la revoca di misure cautelari interdittive nell’ambito del procedimento ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Con il decreto in esame, il legislatore ha introdotto un sistema che è insieme sanzionatorio e volto ad instradare l’ente in un percorso di innovazione organizzativa finalizzata alla prevenzione di comportamenti illeciti.
Secondo tale
logica, oltre alla previsione delle esimenti di cui agli artt. 6 e
L’adozione post factum dei modelli di organizzazione è inquadrabile nel contesto delle condotte riparatrici strictu sensu o latu sensu.
Quanto alla prima categoria, ne sono elementi costitutivi le condizioni previste dall’art. 17, quali il risarcimento integrale del danno e l’eliminazione delle conseguenze del reato, l’adozione ed attuazione di modelli organizzativi e la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca; in tale contesto, quindi, l’adozione dei modelli di organizzazione non risulta di per se stessa sufficiente per l’ottenimento dei benefici.
Il sistema incentivante delle condotte riparatrici strictu sensu appena descritto non sembra porre particolari questioni interpretative data l’automaticità dell’applicazione e l’effetto “definitivo” in termini processuali (v. es. Tribunale di Pordenone, 4 novembre 2002 n. 3938).
Quanto alle
condotte riparatrici latu sensu che,
anche in assenza di una ammissione di colpevolezza, possano essere valutate ai
fini di una attenuazione della responsabilità in sede di applicazione delle
sanzioni (pecuniarie o interdittive), nonchè ai fini della attenuazione delle
esigenze cautelari in sede di applicazione delle misure cautelari interdittive,
l’unico incentivo “automatico” previsto dal decreto è la riduzione fino alla
metà della sanzione pecuniaria prevista dall’art.
In tale contesto assume rilievo l’ordinanza in esame, con la quale è stata decisa, ai sensi dell’art. 50 comma 2 del decreto, la revoca parziale delle misure cautelari interdittive a seguito della successiva adozione da parte dell’ente collettivo dei modelli di organizzazione, poiché si è ritenuto che la stessa fosse di per sé sufficiente ad attenuare il pericolo di reiterazione del reato oggetto di contestazione.
Nel caso in esame, a seguito della contestazione agli amministratori di una società del reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis C.P. nell’interesse e con vantaggio dell’ente, e dunque della contestazione all’ente della responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell’art. 24 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, il giudice competente decideva l’applicazione delle misure cautelari (1) della revoca di finanziamenti correlati a quelli oggetto di contestazione e (2) dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno.
La società, a seguito della intervenuta adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha chiesto la revoca delle misure cautelari.
Il Tribunale ha dato assenso parziale, revocando la misura cautelare dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno.
Nell’esame della sussistenza delle esigenze cautelari, da una parte è stato ritenuto persistente il fumus commissi delicti, dall’altra, quanto al pericolo di reiterazione, nell’analisi degli elementi soggettivi attinenti la personalità dell’ente (politica d’impresa, storia, precedenti contestazioni) si è assegnato valore decisivo alla scelta di dotarsi dei modelli di organizzazione quale “sintomo” dell’orientamento della Società “alla prevenzione della commissione di delitti della stessa specie di quelli oggetto del procedimento”.
Con tale
ordinanza viene ripreso e sviluppato un orientamento di cui a Corte di Cass.
Sez. IV, n. 32626 del 2 ottobre
Il Tribunale non solo riafferma tale gerarchia, ribadendo che la rimozione degli amministratori è insufficiente se non è accompagnata dall’adozione dei modelli di organizzazione, ma considera i modelli come condizione necessaria e sufficiente (anche in assenza di rimozione degli amministratori) quantomeno per una attenuazione delle esigenze cautelari.
Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione, viste le ridotte dimensioni della società, è oggetto di favorevole valutazione l’introduzione di sistemi di controllo e validazione delle decisioni e delle operazioni esterni alla società stessa.
In particolare è stata valutata positivamente la presenza di componenti esterni nell’organismo di vigilanza (e dunque il mancato ricorso alla semplificazione prevista dall’art. 6 comma 4 del decreto per i soggetti di piccole dimensioni, che prevede la possibilità di investire l’organo dirigente dell’ente dei compiti dell’organismo di vigilanza) nonché il ricorso a consulenti esterni per la validazione di scelte strategiche in aree a rischio di commissione dei reati-presupposto (con il supporto di un adeguato apparato sanzionatorio anche per i soggetti esterni all’ente).
Dott. Federico Tosi, PhD – Neostudio S.r.l.