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Testo Unico Sicurezza: modelli 231 certificati e modifiche all'art 25 septies



Il T.U. introduce la possibilità di (farsi) certificare il Modello organizzativo (che si presumerà idoneo in parte qua).



Testo Unico sicurezza sul lavoro

Testo Unico sicurezza sul lavoro

(Approvato in data 6 marzo 2008, in attesa dei pareri delle Camere)

 

art 2 Definizioni

 

dd)«modello di organizzazione e di gestione»:modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

 

 

Articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

 

Articolo 300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 

1. L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

 

«1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

 

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro:

 

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell’articolo 18;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

 

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

 

In sede di prima lettura è stato affermato che per la prima volta dall'introduzione della responsabilità amministrativa da reato, nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche, alle imprese sarà garantita una via d'uscita:
mentre, infatti, di regola spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretare l'esonero dalle sanzioni, nel caso della sicurezza la forza esimente dei modelli è sancita direttamente dalla legge (Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2008).

Chi scrive non condivide tale opzione interpretativa.

Premesso che la forza esimente dei modelli risiede per definizione nel d.lg. 231/2001, va rilevato che il Giudice penale potrà essere vincolato, al limite, nella valutazione dell’idoneità in astratto del Modello aziendale rispondente alle normative tecniche indicate.

Resta in ogni caso necessaria, ai fini della concreta operatività dell’esimente di cui all’art 6 d.lg. 231, la verifica dell’effettiva attuazione del Modello “cartaceo”.

In altri termini nessun “bollino blu” può, allo stato vincolare la valutazione del Giudice penale sull’effettiva attuazione del Modello organizzativo.

Quanto appena detto ridimensiona ma non sminuisce, tuttavia, l’importanza del “tentativo” di fornire alle imprese maggiori certezze sui benefici della prevenzione.

(Maurizio Arena)



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