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G.I.P. Tribunale Napoli 26 giugno 2007



Interessanti le considerazioni sull'ODV e sul contenuto dei modelli nell'ordinanza cautelare applicativa del divieto di contrattare con la P.A. per un anno.



Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,

Ordinanza 26 giugno 2007

 

Sanzione interdittiva cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno; sequestro di euro 750 milioni, quale profitto del reato.

Reato presupposto: truffa ai danni dello Stato

 

Il modello adottato dalla capogruppo e dalle controllate è stato ritenuto inadeguato sotto i seguenti profili:

- Non erano specificati i requisiti di professionalità dei componenti dell’ODV;

- non era prevista, quale causa di ineleggibilità/decadenza, la condanna non definitiva per uno dei reati previsti dal d.lg. 231;

- non erano specificati i requisiti di indipendenza dell’ODV;

- un componente dell’ODV della holding ricopriva la carica di membro del CDA nelle controllate;

- non erano previste sanzioni per la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ODV;

- non erano previste sanzioni a carico dei soggetti apicali in caso di violazione dell’obbligo di vigilanza sui soggetti sottoposti;

- non era prevista l’obbligatorietà della formazione del personale;

- per le aree sensibili non erano state adottate “previsioni specifiche, procedure esattamente determinate e determinabili, regole individuate anche nella loro rigida sequenza e funzionalmente dirette a garantire il conseguimento di precisi risultati”.

Secondo il GIP, una volta individuate le aree di rischio, la società “deve stabilire per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose, sottoponendo le regole ad un’efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante ed adeguate sanzioni …”

L’ente deve procedere ad un’esatta individuazione dei soggetti cui è rimessa l’adozione delle decisioni, all’individuazione dei parametri cui attenersi nelle scelte da applicare per la documentazione dei contatti, delle proposte, di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione.

Confermando GIP Trib. Roma 4 aprile 2003, l’ordinanza ribadisce che i modelli adottati (o modificati) dopo la contestazione dell’illecito non possono non tenere conto delle concrete situazioni di rischio evidenziate dalle indagini: in queste ipotesi “il contenuto programmatico del modello, in relazione all’area in cui gli indicatori di rischio sono più evidenti, dovrà necessariamente essere calibrato e mirato all’adozione di più stringenti misure idonee a prevenire o a scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito già verificatosi”.

Infine, sulla scia di Cass. sez VI, n. 32626/2006, si ribadisce che la nozione di profitto del reato deve essere fatta coincidere con quella di vantaggio economico e non con quella di “utile netto” (in questo senso anche Trib. Milano 11 dicembre 2006).

 

(Maurizio Arena)



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