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Tar Lombardia vs. ANAC: annullamento aggiudicazione o gestione straordinaria?

Il Tar Lombardia auspica che Expo s.p.a. risolva il contratto di appalto per le "architetture di servizio" aggiudicato alla società Maltauro s.p.a.. Quasi contemporaneamente l'Autorità anticorruzione propone richiesta al Prefetto di Milano di disporre la gestione straordinaria della stessa.

Tar Lombardia, I, 25 giugno - 9 luglio 2014


A questo link la richiesta di amministrazione straordinaria del Presidente dell'ANAC e un mio commento sul sistema appena introdotto dall'art 32 D.L. 90/2012.

Interessante, in particolare, il seguente passaggio della sentenza del Tar Lombardia:
"Resta infine, da soggiungere che neppure il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, entrato in vigore poche ore prima dello svolgimento dell’udienza in Camera di Consiglio, pare poter favorire una rapida soluzione operativa, essendosi in esso previsto, tra le misure straordinarie di prevenzione della corruzione nei pubblici appalti (cfr. art. 32), che in caso di pendenti indagini penali per l’accertamento di vari reati (tra i quali anche la turbativa delle procedure di evidenza pubblica, cui l’art. 140 del D.lgs. 163/2006, invece, non fa richiamo), vi sia, da parte del Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), una proposta al Prefetto competente di adozione, alternativamente, di provvedimenti di rinnovazione degli organi sociali (mediante sostituzione), ovvero – in ipotesi di inerzia o su diretta iniziativa di quest’ultimo – l’assunzione della gestione “straordinaria o temporanea dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale”, cui sarebbero preposti appositi amministratori con tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione oggetto dell’attività di commissariamento.
Si tratterebbe, peraltro, di una soluzione:
a) che nulla aggiungerebbe, in termini di speditezza ed efficienza, all’ipotesi di stipulazione del contratto con il RTI ricorrente, dovendosi considerare che quest’ultimo, avendo elaborato l’offerta per l’appalto in questione, conosce in modo approfondito lo stato dei luoghi, la natura dei lavori e il cronoprogramma degli stessi;
b) che non potrebbe garantire la definizione degli insorti conflitti, dal momento che l’eventuale provvedimento emesso dal Prefetto in accoglimento della proposta del Presidente dell’ANAC potrebbe essere oggetto di impugnazione e incidere ancor di più sui tempi di consegna delle opere.

(Maurizio Arena)

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