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E’ all'esame del Senato il d.d.l. S 1721 (Legge di delegazione europea 2019), di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale.
Nel Considerando 13 della Direttiva si legge:
"Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato".
Nell’art 3 (Reati di riciclaggio) si specifica:
"2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa."
La Direttiva apre, in altri termini, alla possibilità di introdurre il riciclaggio colposo, commesso, appunto, con leggerezza per negligenza grave, da parte di un soggetto che avrebbe dovuto riconoscere la provenienza criminosa del bene.
A differenza, ad esempio, dell’ordinamento tedesco (art 261 c.p.) e di quello spagnolo (art 301 comma 3 c.p.), il nostro codice penale non punisce il riciclaggio colposo, integrato laddove il soggetto agente non abbia riconosciuto per negligenza l’illecita provenienza del bene nonostante univoche circostanze fattuali.
Il riciclaggio è reato doloso, anche se l’elemento soggettivo richiesto è stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza, che ritiene, ormai da qualche anno, sufficiente il dolo eventuale (a partire da Cass., S.U., 30 marzo 2010), integrato dalla concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della condotta.
E, aggiungo, sovente si qualifica come doloso un atteggiamento negligente del soggetto obbligato dalla Legge Antiriciclaggio (del resto la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è topos tradizionale del diritto penale).
Il d.d.l non contiene criteri di delega specifici: staremo a vedere se l'Esecutivo sceglierà di percorrere la strada del riciclaggio colposo.
In quest'ultimo caso sarà importante valutare - si intende: per i soggetti obbligati dalla Legge Antiriciclaggio - le interrelazioni tra le sanzioni amministrative e la sanzione penale per il reato di riciclaggio: l'operatività della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" non mi sembra, a tutt'oggi, compiutamente approfondita e delimitata. E’ appena il caso di rilevare che se le fattispecie di riciclaggio diventeranno punibili a titolo di colpa, ne deriverà pure un sensibile ampliamento delle ipotesi di corresponsabilità dell’ente ai sensi dell’art 25-octies d.lg. 231.