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I Reati Societari - Antiriciclaggio

La depenalizzazione dei reati previsti dalla legge antiriciclaggio

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, depenalizza i reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda), con l’eccezione di quelli previsti dal codice penale e di quelli relativi alle materie elencate nell’allegato al decreto stesso.
Tra le materie escluse non è stata inserita dall’Esecutivo (e nemmeno suggerita nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari), la normativa antiriciclaggio recata dal d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio, L.A.), che contempla, come è noto, alcune fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria (art 55).

I reati ex art 55 oggetto di depenalizzazione

Pertanto a decorrere dal 6 febbraio 2016 non integrano più reato ma illecito amministrativo le seguenti violazioni (si noti che il testo dell’art 55 non è stato modificato dal decreto n.8):

comma 1
Violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).
Chi scrive non condivide l’opinione secondo cui l’art 55 comma 1 punisce - in generale - l’inadempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La disposizione contiene un inequivoco limite testuale di operatività, consistente nella violazione di quelle disposizioni sull’adeguata verifica “concernenti l’obbligo di identificazione”.

comma 4
Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all'articolo 36
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).
In definitiva l’omessa registrazione viene punita come illecito amministrativo, alla stregua dell’omessa istituzione dell’archivio unico informatico (art 57 comma 4).
Si noti, inoltre, che coloro che omettono di effettuare la registrazione rischiano una sanzione amministrativa mentre coloro (gli organi aziendali di controllo, ex art 52) che, rilevata l’omissione, non la comunicano all’Autorità di vigilanza di settore rischiano una sanzione penale (art 55 comma 5).

comma 6
Adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10000 e 50000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 5200 a 26000 euro).
La depenalizzazione di tale ultima fattispecie appare in contrasto con l’orientamento espresso nel Tavolo di lavoro MEF-professionisti, conclusosi nel 2015, che riservava la sanzione penale (reclusione e multa) alle condotte di inadempimento fraudolento, quale quella in esame.
Peraltro l’identificazione o la registrazione fraudolenta effettuata dal soggetto obbligato sarà verosimilmente inquadrabile in una condotta concorsuale con il riciclatore.

comma 7
Omessa, tardiva o incompleta comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d).
Trattasi degli agenti di cambio; dei mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, TUB; degli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, TUB; degli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, TUB.
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2600 a 13000 euro).

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