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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Il dolo nel delitto di ricettazione: la parola alle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite dovranno comporre il contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione (ma la soluzione riguarderà anche il delitto di riciclaggio).

IL DOLO NEL DELITTO DI RICETTAZIONE: ATTESA LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE

 

 

 

IL DOLO NEL DELITTO DI RICETTAZIONE:

ATTESA LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE

Commento a Cass. Pen. Sez. II, Ordinanza n. 28239 del 19 giugno 2009

 

In data 19 giugno 2009 la seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza con cui si rimette alle Sezioni Unite la decisione in merito ad un ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato per aver ricevuto ed utilizzato una tessera Viacard rivelatasi di provenienza delittuosa.

 

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato per il delitto di ricettazione, così accettando l’orientamento giurisprudenziale che vede il dolo eventuale compatibile con l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

 

L’imputato, difatti, almeno stando alle sue dichiarazioni, aveva ricevuto tale tessera da un signore che si era presentato come padre di famiglia rimasto senza soldi per la benzina e quindi bisognoso di cedere la tessera Viacard di sua proprietà, la circostanza, benché strana, non aveva ingenerato in lui alcuna perplessità in ordine alla compravendita.

 

Secondo i giudici di Merito, però, tale ricostruzione dei fatti, quantunque accettata sic et simpliciter, faceva ritenere che il contegno dell’agente avesse comportato, sul piano dell’elemento psicologico, una consapevole accettazione del rischio in ordine alla provenienza delittuosa della res, e non una semplice mancanza di diligenza nel verificare la sua provenienza.

 

La Corte di Appello, infatti, analizzando le circostanze di fatto, ha acclarato la colpevolezza dell’agente ritenendo che “il dubbio circa l’illecita provenienza della tessera si sia affacciato alla mente di X, il quale senza procedere ad alcuna forma benché minima di accertamento ha ricevuto e varie volte utilizzato la carta in questione, con il che accettando il rischio della illecita provenienza”

 

Nell’ordinanza in esame, la Corte ci offre un dettagliata analisi degli orientamenti giurisprudenziali che si sono cristallizzati in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione.

 

Se, infatti, la condotta del ricettatore consiste nell’intervenire nella circolazione di un bene proveniente da delitto, ci si chiede quanto debba conoscere l’agente in ordine al delitto da cui proviene la res che sta ricettando; se, detto altrimenti, basti il semplice dubbio circa la provenienza delittuosa, accompagnato dalla consapevole accettazione del rischio di provenienza illecita della res, ovvero sia necessario che l’agente sia certo che il bene derivi da delitto.

 

Un primo orientamento, che esclude il dolo eventuale dall’orizzonte della ricettazione, utilizza argomentazioni di ordine sistematico, soprattutto comparando tale delitto con la contravvenzionedi incauto acquisto posta dall’art. 712 c.p., quest’ultima volta a coprire tutte le ipotesi in cui sussiste un dubbio sulla provenienza del bene. Dal confronto con l’ipotesi contravvenzionale, dunque, si dovrebbe ritenere che di ricettazione possano rispondere solo coloro i quali abbiano avuto contezza di avere a che fare con una res delittuosa.

Ne è esempio la sentenza n. 1463 del 1999:

Osserva la Corte che in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Infatti il giudice di merito ha ravvisato l'elemento psicologico del reato di ricettazione nell'atteggiarsi della coscienza e volontà del soggetto attivo come accettazione del rischio della illecita provenienza degli assegni, cioé in un dolo eventuale. Orbene il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione dì incauto acquisto, deve ricercarsi proprio nell'elemento psicologico che nel primo reato si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza.

Pertanto il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto, equivale al dubbio mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto (Cass. sez. pen. II, 5.1.1993 n.3). Nel caso in esame, come si è detto, il giudice di merito ha ritenuto colpevole di ricettazione l'imputato per aver accettato il rischio della illecita provenienza degli assegni; il che equivale a dire che il suddetto si prospettò tale eventualità e quindi non vi fu certezza di lecita provenienza ma dubbio sulla liceità medesima”.

Altro filone giurisprudenziale, pur richiedendo il dolo diretto per la configurabilità del delitto, afferma come non sia indispensabile che la consapevolezza dell’agente si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo e luogo del reato presupposto, e che comunque la prova dell’elemento soggettivo può trarsi anche attraverso elementi indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede.

La sentenza n. 8072 del 1996 si inserisce proprio in questa linea di pensiero, anche se conclude per il rinvio per nuovo esame della pronuncia poiché nel giudizio di merito non si rilevavano elementi univoci per sostenere la malafede dell’imputato, che aveva accettato assegni bancari di provenienza delittuosa.

La Corte di Appello, a sua volta, dopo avere considerato che il Coletto poteva essersi determinato a presentare denuncia per truffa allo scopo di precostituirsi una linea difensiva in virtù della constatata attenzione di cui i titoli in questione erano oggetto, per la formulata richiesta di blocco, ha posto l'accento sulla rilevante entità dei titoli trattati, per il loro valore complessivo, come elemento sintomatico della pregressa partecipazione dell'imputato "a commerci di tale natura" da cui non potrebbe non derivare la consapevolezza, da parte del medesimo, attesa l'unicità della banca traente e dell'intestatario, dell'illecita provenienza degli assegni acquistati.

Ciò posto osserva la Corte che la positiva desumibilità della consapevolezza, da parte dell'agente, dell'illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto di ricettazione può certamente trarsi anche da elementi indiretti ma solo nell'ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede dell'imputato (Cass., 16 maggio 1991, Pessino).

Nella specie, al contrario, sia la constatata buona fede iniziale del Coletto, sia la ritenuta professionalità del medesimo, che lo avrebbe reso consapevole dell'illecita provenienza dei titoli ma che avrebbe dovuto, a maggior ragione, indurlo a non procedere ad un acquisto dalle prospettive economiche infauste, sia, infine, la avvenuta denuncia dei fatti ai Carabinieri, non incompatibile, sul piano logico, con l'ipotesi della buona fede dell'imputato, sono circostanze inidonee, complessivamente considerate, a denotare, con certezza, la mala fede di quest'ultimo.

È vero che la conoscenza della provenienza delle cose da delitto può desumersi, anche dalla loro qualità nonché dagli altri elementi considerati nell'art. 712 c.p. purché però i sospetti sulla legittima provenienza delle cose stesse siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Cass. pen., 24 gennaio 1990, Cerri, 22 maggio 1990, Favero) ipotesi che, per le considerazioni sopra svolte, non ricorre nel caso in esame, sulla base della ricostruzione del fatto e delle argomentazioni dei giudici di merito.

Infine, vi è l’impostazione accolta dalla Corte di Appello nel procedimento che qui si commenta e che espande l’area di applicabilità dell’articolo 648 bis c.p. fino a ricomprendere tutti i casi in cui, per le circostanze di fatto, è logico desumere che l’agente abbia agito accettando il rischio della provenienza delittuosa della res.

L’ordinanza in esame, però, non manca di evidenziare come tale contrasto sia spesso frutto di adesioni aprioristiche e non argomentate all’una o all’altra visione.

Secondo l’estensore dott. Fiandanese, infatti, non si può prescindere da un inquadramento generale della categoria del dolo eventuale, elaborata in riferimento ai “reati di evento” e che subisce delle torsioni dogmatiche se importata nella definizione dei reati non causalmente orientati e connotati dal riferimento strutturale ad un fatto già accaduto, presupposto del fatto tipico.

La nota formula “accettazione del rischio”, in altri termini, ha un senso se riferita all’evento che ci si deve attendere dalla condotta(si pensi al caso di scuola dell’ordigno esplosivo piazzato al solo scopo dimostrativo ma in una strada in cui passano pedoni, in questo caso l’eventuale morte del passante verrebbe addebitata all’agente a titolo di dolo eventuale, perché egli, pur non volendo ledere alcuno, si è prefigurato che, in conseguenza dell’esplosione, potessero rimanere coinvolte delle persone, ma ciononostante ha agito comunque accettando il rischio di tale evento lesivo), ma il suo significato cambia se posto in relazione non ad un evento futuro ed incerto (la morte di un passante nell’esempio ora esposto) ma a qualcosa che è già avvenuto (il delitto da cui proviene la res), che può sì essere oggetto di rappresentazione, ma non di volizione.

La futura presa di posizione delle Sezioni Unite risulterà pertanto di estrema importanza sotto molti punti di vista.

Anzitutto servirà a meglio delineare i confini tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, in secondo luogo definirà l’area di punibilità di alcune condotte-limite che oggi sono di difficile inquadramento.

Ma la pronuncia avrà, almeno a parere di chi scrive, un sicuro effetto espansivo nei confronti della fattispecie di riciclaggio. Per quel che attiene al grado consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, infatti, le due fattispecie sono strutturalmente identiche, ed infatti i contrasti giurisprudenziali ora esposti sono in corso anche nei riguardi della disposizione di cui al 648 bis. C.p.

Stefano Pazienza

 

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