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I Reati Societari - Antiriciclaggio

DDL 1366: antiriciclaggio a Banca d'Italia



DISEGNO DI LEGGE S 1366

DISEGNO DI LEGGE S 1366

 

Omissis

 

Capo III

(AUTORITÀ DI VIGILANZA
SUI MERCATI FINANZIARI)

Art. 7.

(Individuazione delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari)

    1. Sono Autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai fini della presente legge:

        a) la Banca d’Italia, per gli aspetti relativi alla stabilità degli operatori e del sistema finanziario;

        b) la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per gli aspetti relativi alla trasparenza del mercato e alla correttezza dei comportamenti.

    2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 5 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 8.

(Trasferimento di competenze
alla Banca d’Italia)

    1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

 

Omissis

 

Art. 11.

(Comitato antiriciclaggio)

    1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è costituito un Comitato antiriciclaggio, composto da membri designati dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia e degli affari esteri, dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dalla Guardia di finanza, dalla Direzione investigativa antimafia, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, nonché dal Direttore del Servizio di analisi finanziaria (SAF) di cui all’articolo 12. La Presidenza è attribuita a un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale.

    2. Il Comitato antiriciclaggio, ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa e operativa del SAF, promuove la collaborazione tra le Autorità di cui al comma 1 e svolge funzioni di coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopi di riciclaggio; esprime inoltre un parere in merito ai criteri seguiti nell’archiviazione delle segnalazioni di operazione sospette. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese.

 

Art. 12.

(Servizio di analisi finanziaria)

    1. Presso la Banca d’Italia è istituito un Servizio di analisi finanziaria (SAF), che costituisce l’unità di informazione finanziaria per l’Italia (FIU), per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ad esso assegnati dalla legge.

    2. I compiti di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale precedentemente attribuiti all’UIC sono attribuiti al SAF.
   
 3. In conformità a quanto previsto dai princìpi e dalle disposizioni internazionali, il SAF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti degli organi della Banca d’Italia e del Governo.
    4. La Banca d’Italia emana con proprio regolamento disposizioni per assicurare l’indipendenza organizzativa e operativa del SAF e per disciplinare l’utilizzo di altre strutture dell’Istituto e la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce al SAF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
    5. Il Direttore del SAF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità; l’atto di nomina indica la durata del mandato, che non può eccedere cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta.
    6. Il Direttore del SAF, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull’attività svolta dal Servizio, unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite al SAF.
    7. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso il SAF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Il Comitato è convocato dal Direttore con cadenza almeno semestrale; esso cura la redazione di un parere sull’azione del SAF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 6. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese.
    8. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti volti ad attribuire al SAF poteri di proposta per l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e a disciplinare le regole ed i criteri per assicurare la collaborazione del SAF con le FIU estere, con l’Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza.

 

Art. 13.

(Soppressione di enti e di organi)

    1. L’Ufficio italiano cambi (UIC) è soppresso. La Banca d’Italia succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali l’UIC è titolare. La successione avviene senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti dell’UIC. Il Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, nomina uno o più commissari liquidatori entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la neutralità fiscale dell’operazione e i controlli sui soggetti iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall’UIC.

 

Omissis



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