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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Osservazioni sulla bozza di d.lg. di recepimento della III Direttiva Antiriciclaggio



Le osservazioni inviate al Ministero dell'Economia sulle disposizioni della bozza di d.lg. di recepimento della III Direttiva Antiriciclaggio.



OGGETTO: Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio

OGGETTO: Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio

 

Le seguenti sintetiche osservazioni riguardano il particolare aspetto della responsabilità delle persona giuridica, in relazione ai delitti e agli illeciti amministrativi contemplati dalla normativa antiriciclaggio.

* . * . * .

 

Articolo 60 – Responsabilità amministrativa degli enti

1. Per le violazioni previste dal titolo II, capo III, e titolo III, la responsabilità degli enti sussiste

anche quando l’autore materiale della violazione non è stato identificato ovvero quando lo

stesso non è più perseguibile ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

La disposizione concerne le violazioni amministrative, previste dal titolo II, capo III (art 58) e titolo III  (art 59) della bozza.

La responsabilità degli enti cui si fa riferimento è quella prevista dall’art 6 comma 3 della legge n. 689/1981 (obbligo solidale della persona giuridica per violazioni amministrative del rappresentante o del dipendente).

Ad avviso di chi scrive, sarebbe opportuno specificare questo collegamento, mediante l’inserimento, dopo “enti” delle parole “ai sensi dell’art 6 comma 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

In analogia rispetto al d.lg. n. 231/2001, si prevede poi che la persona giuridica risponda “anche quando l’autore materiale della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

Si tratta di un preciso criterio di delega, con il quale si va ad estendere l’ambito di applicabilità del menzionato art 6 comma 3 della legge n. 689/1981 con una previsione analoga all’art 8 del d.lg. 231.

Ad avviso di chi scrive, va eliminato l’aggettivo “materiale” in quanto atecnico e così pure l’aggettivo “perseguibile”, per le stesse ragioni (il concetto di perseguibilità presuppone la commissione di un reato e non di un mero illecito amministrativo): l’aggettivo potrebbe essere sostituito dall’espressione “quando lo stesso non può più essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell’art 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

Tale ultima disposizione fa riferimento alla capacità di intendere e di volere, che costituisce il presupposto dell’applicabilità della sanzione amministrativa, analogamente a quanto avviene per l’imputabilità nel diritto penale (richiamata, per l’appunto, dall’art 8 del d.lg. 231 e dalla delega).

 

Articolo 63 – Modifiche a disposizioni normative vigenti

1. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-sexies è inserito il seguente

articolo:

“Articolo 25-septies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale, si applica

all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote”.

 

Va preliminarmente rilevato che, per errore materiale, si fa riferimento ai reati previsti dagli artt 640, 640 bis e 640 ter c.p.: si tratta, più correttamente, degli artt 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita) c.p.

Per i reati de quibus viene prevista soltanto la sanzione pecuniaria a carico dell’ente.

Si tratta di scelta non condivisibile e che, comunque, non è in sintonia con quanto previsto dalla legge n. 146/2006, che in relazione ai delitti di cui agli artt 648 bis e 648 ter (se transnazionali) consente l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non superiore a due anni. Inoltre l’applicabilità di sanzioni interdittive per delitti contro il patrimonio (e si aggiunga che tale inquadramento codicistico è notoriamente assai angusto per il riciclaggio) è già prevista per le ipotesi di truffa aggravata (art 24 comma 3 d.lg. 231), le quali integrano delitti puniti meno gravemente della ricettazione e del riciclaggio.

La previsione di sanzioni effettivamente deterrenti per le ipotesi di coinvolgimento della persona giuridica in fatti di riciclaggio è raccomandata pure dal Fondo Monetario Internazionale (Rapporto dettagliato di valutazione sulle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, 2005).

 

(Avv. Maurizio Arena)       



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