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Commento a Trib. Molfetta 26 ottobre 2009 (I) Commento a Trib. Molfetta 26 ottobre 2009 (II) La possibile corresponsabilità del consulente per la sicurezza |
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| Testo Unico Sicurezza: modelli 231 certificati e modifiche all'art 25 septies |
| lunedì 10 marzo 2008 | |
![]() Il T.U. introduce la possibilità di (farsi) certificare il Modello organizzativo (che si presumerà idoneo in parte qua). Testo Unico sicurezza sul lavoro (Approvato
in data 6 marzo 2008, in attesa dei pareri delle Camere) art 2
Definizioni dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per
la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro Articolo 30 Modelli di organizzazione e di
gestione 1. Il
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi
di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze,
primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e
formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate. 2. Il
modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1
deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle
attività di cui al comma 1. 3. Il
modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello. 4 Il
modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In
sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 6.
L’adozione del modello di organizzazione e di gestione
di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. Articolo 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «1. In relazione al
delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo
della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza
nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano
le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote
e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo
comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi». Articolo 55 Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto
mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e
l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che
lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell’articolo
18; b) che non provvede alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto
dall’articolo 34; 2. Nei casi previsti al comma 1, lett.
a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un
anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività
che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal
Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. In sede di prima lettura è stato
affermato che per la prima volta dall'introduzione della responsabilità
amministrativa da reato, nelle ipotesi di violazione di norme
antinfortunistiche, alle imprese sarà garantita una
via d'uscita: Chi scrive non condivide tale opzione interpretativa. Premesso che la forza esimente dei
modelli risiede per definizione nel d.lg. 231/2001, va rilevato che il Giudice penale potrà
essere vincolato, al limite, nella valutazione dell’idoneità in astratto del
Modello aziendale rispondente alle normative tecniche indicate. Resta in ogni caso necessaria, ai fini
della concreta operatività dell’esimente di cui all’art 6 d.lg. 231, la verifica dell’effettiva attuazione del
Modello “cartaceo”. In altri termini nessun “bollino blu” può, allo stato vincolare
la valutazione del Giudice penale sull’effettiva attuazione del Modello
organizzativo. Quanto appena detto ridimensiona
ma non sminuisce, tuttavia, l’importanza del “tentativo” di fornire alle
imprese maggiori certezze sui benefici della prevenzione. (Maurizio Arena) |






