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Convenzione di Lanzarote e d.lg. 231/2001

Il d.d.l. 1969-D, definitivamente approvato il 19 settembre e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene su alcune fattispecie di reato-presupposto di cui al d.lg. 231/2001.
 
Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), opera infatti alcune modifiche al codice penale che impattano sull’ambito di operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies del d.lg. 231/2001.

Innanzitutto all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Acquista, insomma, autonomo rilievo penale la condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art 600-bis), pornografia minorile (art 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art 600-quater), pornografia virtuale (art 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies), violenza sessuale (art 609-bis), atti sessuali con minorenni (art 609-quater), corruzione di minorenne (art 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art 609-octies), adescamento di minorenni (art 609-undecies).

In secondo luogo, l'articolo 600-bis c.p. (prostituzione minorile) è sostituito dal seguente:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Infine, l'articolo 600-ter (pornografia minorile) viene così modificato:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il rilievo delle modifiche ai fini del d.lg. 231/2001

Come è noto, l’art 416 c.p. è contemplato dall’art 24-ter d.lg. 231 (delitti di criminalita' organizzata).

In questa sede interessa il comma 2 di quest’ultima disposizione, che recita:

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

La nuova fattispecie associativa (comma 7 dell’art 416 c.p.) rientra pertanto in questa norma.

Nei casi di condanna per uno dei delitti associativi di cui all’art 24-ter, si applicano pure le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Gli artt 600-bis e 600-ter sono, invece, contemplati dall’art 25-quinquies (delitti contro la personalita' individuale).

Precisamente: in relazione al delitto di cui all’art 600-bis, primo comma, e 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Anche in questo caso, in caso di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tutti i reati indicati nell’art 25-quinquies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Maurizio Arena)
 

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