Appello sul disastro di Viareggio: spunti importanti sulla compliance 231

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Il processo per il “disastro di Viareggio” sta fornendo importanti indicazioni su numerosi temi relativi alla sicurezza del lavoro e ai profili di responsabilità degli enti coinvolti ai sensi del d.lg. 231.

Il processo di primo grado

Già il Tribunale di Lucca (31 gennaio – 31 luglio 2017), si era soffermato:
- sulla natura della responsabilità dell’ente e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali;
- sull’applicabilità del d.lg. 231 ad enti stranieri (con sede all’estero e privi di sede secondaria in Italia), a società partecipate e ad holding;
- sul criterio dell’interesse/vantaggio nei reati colposi e sul contenuto dell’aggravante della violazione della normativa antinfortunistica richiesta dall’art 25-septies per poter imputare il reato ad un ente;
- sull’individuazione in concreto della posizione apicale o sottoposta degli imputati, con le note conseguenze in tema di onere della prova ex artt 6 e 7;
- sull’individuazione in concreto dell’interesse/vantaggio per le varie società coinvolte;
- sul contenuto dei Modelli delle varie società;
- sulla determinazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva e sulla confisca.
In particolare, per quanto riguarda i Modelli, la sentenza di prime cure si era espressa nei seguenti termini:
La colpa organizzativa dell’ente consegue, pertanto, alla mancata realizzazione di un modello di legalità aziendale preventiva e di un efficace apparato di controllo, in grado, attraverso la neutralizzazione delle condotte delittuose, di “costringere” il reato della persona fisica nell’area dell’elusione fraudolenta del Modello…
Sul tema viene richiamata Cass 36083/2009, secondo cui l’ente che abbia omesso di adottare ed attuare il modello di organizzazione e gestione non risponde del reato commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi di cui all’art 5 comma 2 d.lg. 231 (interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi).
Secondo il Tribunale, la prova dell’adozione ed attuazione del Modello non è vera e propria inversione del relativo onere a carico dell’ente ma “allegazione di un fatto impeditivo” rispetto ad un illecito dell’ente già perfetto.
In questo passaggio viene richiamata la nota sentenza ThyssenKrupp, la quale, si noti, afferma esplicitamente che il PM ha anche l’onere della prova della carente regolamentazione interna dell’ente.
Viene ribadito che, in materia di sicurezza sul lavoro, è fondamentale il rapporto tra art 6 d.lg. 231 e art 30 TUSL: quest’ultimo è, per così dire, norma speciale che integra l’art 6 (la sentenza parla di inscindibile relazione tra obblighi ex art 6 e obblighi ex art 30).
Per quanto riguarda il contenuto del Modello ai fini che interessano è centrale il Documento di Valutazione dei Rischi, che rappresenta il principale elemento di supporto del Modello, contenendo la mappatura dei rischi nell’ambiente di lavoro e le misure idonee a governare tali rischi.
Nel caso di specie sarebbe mancata una valutazione del rischio di deragliamento ed esplosione di convogli che trasportano merci pericolose a causa della rottura di qualche componente, in relazione al transito in stazioni o centri popolati; con conseguente mancanza di specifici presidi ad hoc.
Interessante, infine, il passaggio motivazionale, rivolto alle società straniere imputate, nel quale il Tribunale afferma, in buona sostanza, che il Modello 231 è tipico e che non sono ammessi equipollenti.
Non sono perciò stati ritenuti esimenti i codici di condotta e i sistemi di gestione della qualità degli enti stranieri, affatto equivalenti ai modelli.
Questo in base ad un principio di ragionevolezza ex art 3 Cost, anche se il Tribunale dichiara di non ignorare la tesi dottrinaria che propone tale equivalenza (però – correttamente - con riferimento ad “adeguati, specifici e concreti presidi”, pur se non formalizzati in un Modello).

La sentenza di appello

Molto interessante la recente Corte d’appello di Firenze, III, 20 giugno – 16 dicembre 2019.
Per quanto concerne gli enti stranieri che avevano addotto a difesa l’esistenza di un Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, si evidenzia quanto segue:
- il manuale depositato non contiene alcuna prescrizione relativa al sistema dei controlli interni (limitandosi ad indicare un generico controllo del SGA da parte dell’Organo amministrativo);
- quanto ai controlli svolti sulle attività manutentive affidate a terzi, il controllo sulle officine esterne, affidato ad alcuni Team ad hoc, si risolveva, almeno all’epoca, in verifiche puramente cartolari (possesso autorizzazioni e documentazione sull’effettuazione delle attività richieste).
La Corte non ha ritenuto tale Manuale equivalente ai modelli previsti dalla normativa italiana, non essendo neppure stato provato che la sua adozione venga valutata dal diritto austriaco e tedesco come misura sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente (in quegli ordinamenti).
In definitiva: non è stata dimostrata l’esistenza di strutture di controllo indipendenti dai vertici societari e quindi di sistemi di compliance realmente in grado di garantire il mantenimento degli standard di qualità e sicurezza richiesti anche dalle normative in vigore nei rispettivi Stati.

La posizione delle società italiane

Come è noto, nel procedimento penale sono state coinvolte Ferrovie dello Stato, Trenitalia, RFI e FS Logistica.
Ferrovie dello Stato – capogruppo – viene assolta ex art 6, nonostante l’appello del PM.
Secondo la Corte, FS non è responsabile del materiale rotabile né dell’infrastruttura, per cui ha redatto DVR mirati ai rischi relativi ai propri dipendenti, la cui attività non ha una diretta interazione con la collettività come avviene, invece, con il trasporto ferroviario.
Il suo Modello organizzativo è stato correttamente redatto, con riferimento all’individuazione delle aree a rischio, anche ex art 25-septies, e al sistema sanzionatorio anche a carico degli apicali.
Non sono stati ravvisati elementi per dedurne la non effettiva attuazione, “in quanto la mancanza di rilievi o sanzioni da parte dell’ODV non è significativa, in assenza di eventi dannosi che abbiano coinvolto la società capogruppo o il suo personale”.
Il Modello è stato ritenuto astrattamente idoneo, aggiungendo che “non vi è motivo di escludere” che esso sia stato efficacemente attuato.
Notazioni critiche, invece, nei confronti di Trenitalia, la cui condanna è stata confermata ancorchè con riduzione della sanzione pecuniaria ed esclusione dell’interdittiva applicata in primo grado.
Secondo la Corte, correttamente il Tribunale ha legato la propria valutazione sull’idoneità del Modello al rispetto dell’art 30 TUSL, che declina una sorta di species rispetto al genus di Modello previsto dal d.lg. 231:
se il Modello ex art 30 non esime dal dovere di rispettare anche il d.lg. 231, quanto ad esempio, alla nomina di un autonomo ODV che può eventualmente assumere i compiti previsti dall’art 30 comma 3, va sicuramente valutato come non idoneo ai sensi del d.lg. 231 un Modello che non rispetti le prescrizioni dell’art 30 comma 1 TUSL.
A Trenitalia viene rimproverata – oltre ad una modalità di redazione del DVR per Unità produttive e non complessiva ed unitaria – l’insufficiente autonomia ed indipendenza dell’ODV, all’epoca composto dai Responsabili delle Direzioni Audit, Legale/Societario, Organizzazione/Risorse Umane.
Tutti soggetti “dipendenti dall’Amministratore e per i quali non erano previsti meccanismi espliciti che impedissero le interferenze da parte dei vertici aziendali”.
Sul punto richiama Cass., 52316/2016:
Non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.
Infine, secondo la sentenza, non ci sono stati richiami e sanzioni da parte dell’ODV, né positiva dimostrazione di efficace attuazione del Modello.
Considerazioni analoghe per RFI.
Secondo la Corte d’appello, il Tribunale non ne ha disposto la condanna per non aver adottato un idoneo DVR, ma per non aver adottato un Modello 231 conforme al dettato dell’art 30 TUSL.
Anche in questo caso non è stato rinvenuto un DVR complessivo ma singoli DVR adottati dai Direttori compartimentali.
Criticata pure la presenza, quale Presidente dell’ODV (collegiale ma la cui composizione non viene indicata in sentenza), del Responsabile Internal Audit: tale scelta non è stata ritenuta adeguata dalla Corte per le medesime ragioni sopra esposte.
Anche per questo ODV si afferma che non risulta abbia mai elevato sanzioni.

Conclusioni

Solo due notazioni, almeno in questa sede.
Che un ODV collegiale interamente composto da esponenti dell’organizzazione possa essere ritenuto inadeguato sotto il profilo dell’autonomia e dell’indipendenza è dato pacifico, ormai da tempo.
Meno condivisibile la censura radicale mossa all’ODV il cui Presidente era il Responsabile dell’Internal Audit, in mancanza di ulteriori indicazioni sui restanti componenti.
Fuori luogo, per ragioni ben note, la “richiesta” che l’ODV possa comminare sanzioni disciplinari.
La sentenza è reperibile sulla Rivista online "Giurisprudenza penale":