Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

I delitti con finalità di terrorismo nel d.lg. 231/2001

Secondo l’art 25-quater d.lg. n. 231, l’ente collettivo può essere punito in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4).
Tale ultima disposizione obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti di finanziamento del terrorismo.
Si tratta precisamente degli atti con i quali un soggetto “by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part” al fine di:
- compiere un atto che rappresenti un offesa secondo la lista di Trattati indicati in allegato alla Convenzione;
- compiere un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell’atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa.

L’art 25-quater

L’art 25-quater opera un rinvio “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.
Se il delitto che di volta in volta verrà in considerazione è punito con l’ergastolo, all’ente si applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200 e 700 quote.
Ad avviso di chi scrive siffatto rinvio non è del tutto rispettoso del principio di legalità, pure ribadito dall’art 2 del d.lg. n. 231.
Un’altra questione di rilievo – peraltro legata alla precedente, ai fini della limitazione delle ipotesi ascrivibili all’ente - è se il riferimento alla finalità di terrorismo o di eversione deve essere operato in relazione alle fattispecie in cui essa è espressamente prevista o anche ad ogni delitto connotato, di fatto, da tale finalità.
“Ora, per quanto un margine di ambiguità permanga, deve ritenersi praticabile solo la prima soluzione. Il fatto che l’art 25-quater si riferisca a delitti con finalità di terrorismo o di eversione “previsti dal codice penale” e appunto il principio di tassatività, da valere anche per la responsabilità degli enti, impongono un’interpretazione restrittiva.”
(Iannini e Armone).
La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell'art 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo) e nei delitti di attentato previsti negli artt 280 e 280-bis, anche nelle fattispecie introdotte dalla legge n. 155/2005, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”:
art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), ai sensi del quale chiunque “al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) ai sensi del quale chiunque “al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.
art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo) che recita:
“1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”
Da ultimo la legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lg. 231:
- art. 270-quinquies.1. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- art. 270-quinquies.2. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
- art- 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare)
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Va ricordato che si applicano all’ente, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive di cui all’art 9 comma 2 d.lg. n. 231 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 1 anno (comma 2). Infine, l’art 25-quater ripete l’art 16 comma 3 in caso di c.d. impresa intrinsecamente illecita, vale a dire stabilmente destinata alla perpetrazione dell’illecito de quo: ad essa sarà applicata l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright