L'ODV nel sistema del d.lg. 231/2001 (III)

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L’ODV negli enti di piccole dimensioni

L’art.6, comma 4, del d.lg. n. 231 prevede che, negli “enti di piccole dimensioni”, i compiti attribuiti all’organismo di vigilanza “possano” essere svolti, “direttamente”, dall’organo dirigente.

Il legislatore delegato, tuttavia, non fornisce la definizione di ente di piccole dimensioni, lasciando pertanto all’interprete il compito di individuarne le caratteristiche.

Non va peraltro trascurata l’obiezione secondo cui il silenzio del legislatore sul punto lascerebbe indeterminati i presupposti stessi del giudizio di colpa.

Trattandosi, infatti, di un adempimento (la vigilanza sul modello da parte di un organismo ad hoc) che deve essere provato dall’ente, il silenzio sulla soglia dimensionale di un ente (che consente di non istituire quell’organismo) si tradurrebbe nell’indeterminatezza degli stessi presupposti del giudizio di colpa (Pellissero e  Fidelbo)

Le, ormai note, Linee-Guida di Confindustria hanno affrontato il tema esame, affermando, tra l’altro, che

 

 “quella della soglia dimensionale è una problematica di tipo orizzontale, che riguarda ogni impresa a prescindere dal settore merceologico in cui opera, ed influisce sul livello di complessità del modello da adottare”; (…) “la definizione di piccola impresa va ricercata, più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale”; (…) “in una piccola impresa la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone”

(Linee guida Confindustria)

 

Per “struttura organizzativa” si intendono le modalità attraverso le quali si ripartiscono compiti, poteri e responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Essa è costituita da componenti essenziali, indispensabili per la sopravvivenza dell’ente, e da elementi “aggiuntivi”, che aumentano le capacità di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.

I componenti essenziali consistono nella definizione di ruoli e poteri delle posizioni individuali e delle unità organizzative, e delle relazioni tra detti organi.

La struttura organizzativa delle piccole imprese si contraddistingue per la sua “essenzialità”, in quanto dotata dei soli elementi indispensabili per il suo funzionamento.

Ciò posto, al fine di comprendere se la struttura di un’impresa sia essenziale, dovrebbe operarsi un’analisi degli elementi che la compongono, al fine di verificare se essi possano considerarsi necessari perché l’ente possa esistere ed operare.

Altro elemento che contraddistingue gli enti di piccole dimensioni è il grado di concentrazione delle funzioni in capo a poche persone.

In altri termini: la maggior parte delle operazioni che si riferiscono alla gestione aziendale fanno capo a pochi determinati soggetti.

Quindi, sotto un profilo operativo, potrebbe essere un valido parametro il raffronto del numero delle funzioni esistenti nella specifica realtà aziendale, con i soggetti a cui le stesse sono affidate.

Secondo l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), la dimensione dell’impresa è valutata tenendo conto della “struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale dell’attività, e del numero dei dipendenti impiegati su base annua”.

Devono intendersi, in ogni caso, piccole imprese quelle che presentano un numero di dipendenti occupati, a tempo pieno, durante l’ultimo esercizio annuale, inferiore a dieci unità.

Nel caso di impiego di lavoratori a tempo parziale e stagionali, questi ultimi verranno computati come frazione di unità lavorativa annuale.

Altro utile parametro di riferimento fornisce la Raccomandazione della Commissione europea, 6.5.2003, n 1442 relativa alla definizione di Piccola e Media Impresa.

Tale definizione rileva ai fini dell’individuazione delle categorie di imprese beneficiarie degli incentivi previsti dai programmi comunitari (PIC), nazionali (PON) e regionali (POR), cofinanziati dall’Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali di agevolazione.

Ebbene secondo la Raccomandazione è piccola impresa quella nella quale il numero di occupati annui è inferiore a 50; il fatturato è inferiore a 10 milioni di Euro oppure il totale dello Stato Patrimoniale è inferiore a 10 milioni di Euro (i dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell’ultimo esercizio contabile chiuso (art. 4).

Di recente, la Commissione per i Principi di Revisione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ha approvato il Documento N. 1005 “Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori”, che vuole descrivere le caratteristiche che di regola si riscontrano nelle piccole e medie imprese e indicare come tali caratteristiche possano influenzare l’applicazione degli principi di revisione.
Tra i diversi aspetti caratterizzanti le PMI, il documento incentra la propria attenzione su concentrazione della proprietà e della direzione, limitatezza delle fonti di ricavi e semplicità dei sistemi contabili e di controllo interno.
Normalmente in un piccola e media impresa la Proprietà e la Direzione possono essere concentrate in capo ad un numero ristretto di persone o, ancor più spesso, in capo ad un’unica persona che funge da proprietario e amministratore.
A tale proposito il documento 1005 specifica che il revisore deve esaminare l’influenza complessiva che il proprietario-amministratore, o altro personale direttivo, esercita sull’ambiente dei controlli, nonché valutare il loro grado di coinvolgimento nelle operazioni quotidiane. Una tale comprensione può essere essenziale per valutare il rischio di controllo.
Il revisore può trarre beneficio, in termini di organizzazione del lavoro e d’impiego di risorse, dal fatto che normalmente le piccole e medie imprese hanno limitate fonti di ricavi, nel senso che offrono spesso una gamma limitata di prodotti o servizi o operano in settori di nicchia di mercato.
Spesso in realtà aziendali di piccole e medie dimensioni i sistemi di controllo interno, nonché i sistemi contabili, non sono particolarmente complessi e se da un lato tale lacuna potrebbe essere parzialmente compensata da un controllo diretto esercitato dal proprietario amministratore, dall’altro è altrettanto possibile che il proprietario amministratore eserciti a proprio beneficio la sua posizione dominante.
Non esiste, ovviamente, un modello valido per tutte le realtà aziendali, perché esso deve essere calibrato sulla natura e sulle caratteristiche dell’ente, sulle sue dimensioni e sulla peculiarità dell’attività svolta.

Il modello da adottare in un ente di piccole dimensioni ha una complessità sicuramente inferiore rispetto al modello adottato in un’impresa medio-grande.

Ciò in ragione del fatto che le questioni concernenti l’organizzazione, le deleghe di funzioni e le procedure decisionali ed operative sono destinate ad assumere un minor rilievo in una piccola impresa, nella quale, come già detto in precedenza, la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone.

Le piccole imprese sono caratterizzate da minori risorse da poter dedicare alla predisposizione di un modello organizzativo ed ai relativi controlli. Proprio per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa esse, infatti, non dispongono di una funzione (o persona) con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno, e l’onere derivante dall’istituzione di un organismo ad hoc potrebbe non essere economicamente sostenibile.

Negli enti di piccole dimensioni la compenetrazione tra l’ente e il soggetto agente, è tale da far sì che la volontà del singolo sia espressione della politica aziendale, e diventa quindi più difficile, ma tuttavia non impossibile, escludere la volontà dell’ente quando si verifichino i reati considerati.

Ciò esclude, quasi del tutto, il verificarsi di quel fenomeno di dissociazione tra la volontà del soggetto e la volontà dell’ente, caratteristico delle imprese di dimensioni medio-grandi, in cui la distribuzione del potere decisionale tra più soggetti rappresenta una soluzione obbligata.

Conformemente, la relazione governativa sul tema spiega come, nel caso di commissione del reato da parte di un  apicale, vi sia la presunzione, salvo prova contraria, di responsabilità della società, dal momento che i soggetti posti al vertice della struttura societaria esprimono e rappresentano la politica dell’ente.

Si ravvisa l’opportunità, inoltre, di costituire prove documentali dell’attività  di controllo svolta sia dal CdA, che dall’Organismo della Capogruppo o dai consulenti esterni, a mezzo di  verbali controfirmati dal soggetto sottoposto alle verifiche, di raccolta di documentazione a testimonianza delle ispezioni effettuate, di descrizione puntuale delle operazioni realizzate.

Sarà necessario, poi, che le tematiche in oggetto costituiscano periodicamente argomento all’ordine del giorno delle riunioni del CdA, unitamente ad un programma operativo aziendale che descriva le attività di vigilanza e la metodologia di svolgimento delle stesse.

Il rischio che essa sia coinvolta in procedimenti penali per i reati richiamati dal d.lg. n. 231 è, infatti, tutt’altro che remoto (basti pensare al fenomeno delle erogazioni pubbliche e dei finanziamenti alle piccole imprese).

Infine, la configurazione del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori non presenta profili diversi da quelli concernenti le imprese di rilevanti dimensioni.

 

(Maurizio Arena)