Il d.d.l. governativo sul procedimento penale

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Il Consiglio dei Ministri del 5 aprile scorso ha approvato un disegno di legge per la “accelerazione e la razionalizzazione del processo penale”.
Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo, l'obiettivo del provvedimento è quello di coniugare efficienza del processo e garanzie dell'imputato, operando sui vari istituti processuali in modo da distribuire il costo del recupero della celerità sui vari attori.
Tra le modifiche introdotte si segnala l'eliminazione del processo in contumacia, non solo per la persona fisica, ma anche per l’ente “imputato” ai sensi del D.Lgs. 231/01.
L’articolo 16 del Disegno di legge, infatti, recando “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” , sostituisce l’articolo 41 del Decreto (Contumacia dell’ente), con il seguente:
«Articolo 41. (Assenza dell’ente).
1. Se l’ente non si costituisce nel processo il giudice ordina procedersi in assenza».
Si segnala, inoltre, la modifica dell’art. 38 del Decreto citato, attraverso l’estensione della disciplina della separazione del procedimento penale da quello instaurato nei confronti dell’ente alla ipotesi di sospensione del processo di cui al nuovo articolo 484-bis (introdotto dal DDL medesimo).

(Fabio Conciatore)

Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2007