Nuovo Codice Appalti e Rating di legalità

  • Stampa

Il nuovo Codice dei lavori pubblici (d.lg. 18 aprile 2016 n. 50) menziona in più occasioni il rating di legalità delle imprese, che acquisisce il rango di requisito premiale nelle gare pubbliche.

Innanzitutto (art. 38), nell’ambito della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, laddove si fa riferimento, tra i requisiti premianti, alla “valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità”.
L'ANAC dovrà stabilire le modalità attuative del sistema di qualificazione ed assegnare alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, tenendo conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.
Importante il disposto dell’art. 83 (Criteri di selezione), secondo il quale è istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.
Il suddetto sistema si fonda su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e l’affidabilità dell'impresa.
L'ANAC dovrà definire i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonchè le modalità di rilascio della relativa certificazione mediante linee-guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
Quest’ultima disposizione prevede che l’ANAC collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese.
Il rilascio del rating di legalità resta attribuzione dell’AGCM, mentre il d.lg. 80 introduce un sistema di collaborazione sostanziale con l’ANAC, che si incentra sulla “rilevazione” di comportamenti aziendali virtuosi.
Il rating di legalità rileva anche ai fini della riduzione dell’importo della garanzia fideiussoria che correda l’offerta (art. 93) e che, di regola, ammonta al 12 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
Ebbene, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto, nei contratti di servizi e forniture, del 30 per cento per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione (dell’avvenuta adozione n.d.r.) del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
Va aggiunto che sono previste riduzioni in relazione alla certificazione S.A. 8000; alla OHSAS 18001; alla ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; alla UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company); alla ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; alla certificazione del sistema di qualità ISO 9000; alla registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); alla certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
Infine, secondo l’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente.