Sfruttamento della manodopera e responsabilità dell'ente
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Novembre 2006 00:00
- Scritto da admin
Lo sfruttamento di manodopera potrà essere imputato all'ente quale forma di riduzione in schiavitù.
Il contrasto allo sfruttamento della
manodopera clandestina
Il Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 ha approvato un disegno di legge contro lo sfruttamento della manodopera clandestina, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Interno, del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Solidarietà sociale.
- Modifiche al regime del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Il d.d.l. si compone di 2 articoli.
Il primo modifica l'art.18 del Testo unico sull'immigrazione (d.lg. n. 286/98) prevedendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sia applicabile anche in presenza di una situazione di "grave sfruttamento del lavoro", quando sia stato rilevato dalla Pubblica Autorità, in maniera inequivocabile, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche (nuovo comma 1 bis):
- previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
- sistematiche e gravi violazioni della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali non determinate dalla natura del contratto e delle prestazioni o da finalità di tutela dell'incolumità, della salute o della sicurezza personale (artt 4, 5, 6, 7 e 9 del d.lg. 66/2003);
- gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
- reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità sanzionate dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il secondo comma dell'art. 1, inoltre, chiarisce che, ove siano accertate situazioni di sfruttamento dei lavoratori ai sensi dell’art 600 comma 2 c.p. (sul quale v. infra), non si prevede per il lavoratore immigrato la partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione sociali (previsti dall'art.18 del decreto n. 286/98).
- Lo sfruttamento di manodopera quale forma
di riduzione in schiavitù
Interessa in questa sede soprattutto l’art 2 (Disciplina sanzionatoria).
Con questa disposizione, viene modificato l'art. 600 del codice penale (a partire dalla rubrica: “Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori”), con l’inserimento di un comma 2 che testualmente recita:
“Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa di 9 mila euro per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori di anni 16 ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano”.
Il comma 4 dell’art 2 dispone che può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale
Alla condanna per qualunque delitto che concerne
l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18,
comma 1-bis, del d.lg.
n. 286 del 1998, consegue (comma 5):
“a) l’interdizione per un anno dal
contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio,
restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna
a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale
fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.
898, e successive modificazioni;
c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre
lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni
di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese,
con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento
del bestiame.”
Infine (comma 6) le sanzioni amministrative
pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un
rapporto di lavoro
clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.
- La rilevanza dello sfruttamento di
manodopera nel d.lg.
231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti collettivi
L’inserimento del nuovo delitto nell’ambito dell’art 600 c.p. consentirà la punibilità dell’ente collettivo ai sensi dell’art 25 quinquies d.lg. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale - introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta delle persone).
Chi scrive ritiene che sia preferibile, ancorchè non esente da critiche, la tesi del rinvio recettizio dell’art 25 quinquies all’art 600 c.p.
Va comunque ribadito che un’eventuale responsabilità dell’ente per il nuovo delitto contenuto nell’art 600 c.p. potrà sorgere soltanto in seguito all’entrata in vigore della legge di modifica del medesimo art 600, anche se l’art 25 quinquies del d.lg. 231 è in vigore dal 6 settembre 2003.
In particolare, per il delitto di cui all’art 600 c.p. è prevista – oltre all’indefettibile sanzione pecuniaria compresa tra 400 e 1000 quote - l’applicabilità delle sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
Non va però sottaciuto che se lo sfruttamento di manodopera è punito meno gravemente rispetto alla riduzione in schiavitù (reclusione da 8 a 20 anni), sarebbe opportuno che anche le sanzioni pecuniarie all’ente fossero più contenute.
Non va neppure dimenticato che nelle ipotesi di c.d. impresa intrinsecamente illecita (stabilmente utilizzata in via esclusiva o prevalente per la commissione di siffatti reati) è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ex art 16 comma 3).
In conclusione, una riflessione sui soggetti passivi della fattispecie sanzionatoria.
Rebus sic stantibus, resterebbero fuori dall’area di sanzionabilità ex art 25 quinquies d.lg. 231 (sfruttamento manodopera) le ditte individuali, alle quali, secondo la Corte di Cassazione, non si applica la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Le ditte individuali, possono di fatto subire le sanzioni accessorie previste, come visto, nel comma 5 dell’art 2 del d.d.l., il quale tuttavia limita il suo campo d’operatività allo sfruttamento della manodopera “straniera”.
(Maurizio Arena)