Assise Torino: motivazioni della sentenza di condanna nel caso Thyssen

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La sentenza lega il requisito dell'interesse/vantaggio alla condotta violativa della normativa antinfortunistica.

 

 

 

La sentenza lega il requisito dell’interesse/vantaggio alla condotta violativa della normativa antinfortunistica: trattasi di orientamento in via di consolidamento.

Nel caso di specie non c’era solo il fine di avvantaggiare, ma è stato ravvisato un concreto vantaggio economico in termini di risparmio di costi di prevenzione.

In secondo luogo la Corte si schiera apertamente a favore della tesi che qualifica la responsabilità dell’ente come amministrativa – seppure presidiata da principi di garanzia di stampo penalistico.

Di conseguenza ritiene manifestamente infondate alcune eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate in giudizio, attinenti all’inversione dell’onere della prova, all’indeterminatezza dell’art 6 sul contenuto dei Modelli e all’entità delle sanzioni previste dall’art 25-septies (più gravi di quelle previste per alcuni illeciti dipendenti da reati dolosi);

All’epoca dei fatti non era stato formalmente adottato un Modello organizzativo. Tuttavia la Corte si pone pure in una interessante prospettiva “sostanziale” (“principio di effettività”, pure adombrato nella nota sentenza Impregilo del novembre 2009), soffermandosi sulla verifica dell’attuazione in concreto di una “bozza” di modello esistente.

Tale verifica ha esito negativo: dall’istruttoria emerge che un principio di operatività si poteva riscontrare solo qualche mese dopo i fatti di reato.

Nell’Organismo di vigilanza fu poi inserito un membro esperto di normativa antinfortunistica, che era lo stesso dirigente del settore ecologia-ambiente e sicurezza: tale scelta viene definita “superficiale e poco attenta” in virtù del potenziale conflitto di interessi (peraltro la questione era stata sollevata dallo stesso soggetto, che però era stato “rassicurato” sul punto).

“Non è necessario spendere ulteriori parole sull’autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato”.

 

(Maurizio Arena)

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