Legge n. 15/2011 Regione Abruzzo: modelli obbligatori per imprese partecipate o convenzionate con la Regione
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- Pubblicato Martedì, 03 Maggio 2011 19:39
- Scritto da Maurizio Arena
Legge 27 maggio 2011 n. 15 (B.U.R.A. n. 35 dell'8 giugno 2011), in vigore dal 9 giugno.
Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)
Art. 1. Principi e finalità
1. La Regione Abruzzo riconosce e ravvisa la fondamentale importanza dei principi di legalità, trasparenza, eticità, lealtà e correttezza nell’affidamento, esercizio ed espletamento dei servizi di pubblica utilità e della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
2. La Regione Abruzzo, nei rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all’articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal D.Lgs n. 231/01, al fine di realizzare i presupposti per l’esenzione della responsabilità amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 2 Soggetti
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell’autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.
Art. 3 Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all’articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte ed alla dimensione dell’organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della trasparenza, nonchè a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni a rischio.
Art. 4 Comunicazioni
1. I soggetti di cui all’articolo 2 inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Abruzzo sull’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n. 231/01 ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, inviando copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché copia dello stesso modello.
2. L’organo di vigilanza dei soggetti di cui all’articolo 2 inoltra annualmente ai competenti uffici della Regione Abruzzo la relazione annuale sulle attività svolte.
Art. 5 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di valore superiore ad un milione di euro, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che non hanno adottato i modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01.
3. I soggetti che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo sono tenuti ad adeguare, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
(Maurizio Arena)