Cassazione, sez II, 30 gennaio 2006

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La truffa ai danni dello Stato per illecita percezione di finanziamenti e contributi a somministrazione rateale è reato a consumazione prolungata: il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti. Pertanto l'erogazione, pur in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lg. 231, dell'ultima rata del mutuo di scopo, integra la fattispecie de qua, con conseguente legittimità della misura cautelare interdittiva applicata a carico della società.


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